Personale

Legge 104/92, come fruire dei permessi secondo il CCNL 2018?

L’art. 32 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 così dispone:

  1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

In proposito, l’ARAN ha risposto recentemente alla seguente domanda:

Per un dipendente ATA  quali sono le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 in relazione all’art. 32 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018?

Sul punto, si ritiene utile evidenziare che l’art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

La clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL 19.04.2018.

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 32, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.

Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 è di diciotto ore mensili.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Lara La Gatta

Articoli recenti

Franco Ferrarotti: se ne va il padre della sociologia italiana; alla Tecnica una delle sue ultime video-interviste

Non è facile parlare di Franco Ferrarotti, morto a Roma nella giornata odierna, all’età di…

13/11/2024

Posizioni economiche ATA, domande dal 14 novembre al 13 dicembre 2024 [DECRETO E ALLEGATI]

La FLC CGIL dà notizia della conclusione del confronto tra Ministero e OO.SS. relativo al…

13/11/2024

Premio Romei alle figure autorevoli della scuola e non solo: Liliana Segre, cardinale Zuppi e Alessandro Giuliani

Mercoledì 13 novembre nell'Auditorium del Goethe-Institut di Roma si è tenuta la tredicesima edizione della…

13/11/2024

Lo sciopero della scuola del 15 novembre ha due istanze da vagliare: età pensionabile e riscatto della laurea

Come è noto Anief ha proclamato un nuovo sciopero della scuola per il prossimo venerdì 15 novembre, al…

13/11/2024

Studenti-atleti di alto livello, compiti concordati e tre giorni di assenza al mese: emendamento alla Manovra. Come funziona adesso?

Tre giorni di assenza giustificata al mese e interrogazioni e compiti in classe adattate al…

13/11/2024

Liceo Made in Italy: il regolamento definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno, il Governo ha dato…

13/11/2024