Il d.lgs. 105 del 30 giugno 2022 interviene a modificare l’art.33, comma 3, della legge 104, eliminando la figura giuridica del referente unico chiamato ad assistere il parente che si trova in stato di gravità. Questa nuova norma consente, per esempio, la fruizione dei 3 giorni mensili di permesso retribuito con copertura della contribuzione figurativa, per l’assistenza al genitore in situazione di gravità a due fratelli che svolgono attività di insegnamento.
Nel d.lgs. 105 del 30 giugno 2022, all’art.3, comma 4, è scritto che “… Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto puo’ essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu’ persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilita’ in situazione di
gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”.
Questa norma di fatto già oggi consente a due fratelli che insegnano entrambi e che hanno il genitore in situazione di gravità, di fruire entrambi, per un massimo di tre giorni al mese complessivamente, dei permessi retribuiti per l’assistenza al genitore disabile. Questo a prescindere dalla convivenza e quindi dalla referenza unica, entrambi i fratelli possono fruire, alternativamente, dei permessi per l’assistenza.
Il d.lgs. 105/2022 dovrà essere recepito dal prossimo CCNI della mobilità, sia per quanto riguarda la precedenza per l’assistenza al genitore, limitata solamente fino ad oggi al referente unico, sia per quanto riguarda l’esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto. Siamo in attesa, nei prossimi giorni, di conoscere come il prossimo contratot sulla mobilità reciperà questa modifica dell’art.33, comma 3, della legge 104/92.
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