La Legge n°107 del 13 luglio 2015, “Buona scuola”, ai commi 87 e 88 dell’art.1, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per Dirigente scolastico espletati negli anni precedenti, ha previsto lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei candidati ricorrenti che avevano partecipato delle procedure concorsuali del 2004, 2006 e 2011, al fine di sanare la loro posizione, in seguito ai numerosi contenziosi legali avviati nel corso degli anni.
In particolare, la Legge n.107/2015 ha previsto che potessero partecipare al corso intensivo di formazione, due categorie di soggetti:
– relativamente al concorso del 2011, “i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero avessero superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale”;
– relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006, “i soggetti che avessero avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avessero avuto, alla data di entrata in vigore della Legge 107, alcuna sentenza definitiva”.
Un gruppo di candidati che hanno partecipato al concorso del 2011 e che, non erano stati ammessi al corso intensivo di formazione per diverse e varie motivazioni, hanno presentato ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. n.499/2015, che aveva indetto la procedura straordinaria prevista dalla Legge 107, laddove non li contemplava tra le categorie di soggetti che potevano partecipare al corso.
In seguito al rigetto del ricorso in primo grado, in esito all’udienza di merito del giudizio d’appello, in data 21 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha depositato un’ordinanza, la n. 3008/2017, con cui ha disposto la sospensione del giudizio e l’invio degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità costituzionale relativamente a dette disposizioni della legge n.107/2015.
In particolare il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla procedura riservata in quanto in contrasto con la Costituzione, per violazione dell’art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del concorso del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e del 2006.
Invero, in base a quanto disposto dall’art. 1, commi 87 e 88, della legge n.107 i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale (a prescindere dal superamento di qualsiasi prova), mentre i soggetti che hanno partecipato al concorso del 2011 possono accedere alla procedura in questione solo se avevano superato le relative prove.
Probabilmente al fine di andare incontro alle esigenze dei ricorrenti che avevano partecipato al concorso del 2011, per evitare un capzioso ed inutile contenzioso legale e per sopperire alle urgenti carenze di Dirigenti scolastici nell’intero territorio nazionale, l’On. Giuseppe Lumia ha presentato un emendamento al comma 88 dell’art. 1 della Legge n.107/2015 (attualmente all’esame del MIUR); tale emendamento prevede che debbano rientrare nei soggetti aventi diritto alla sanatoria coloro “che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d’esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della Legge 107, in riferimento al concorso Profumo del 2011; oppure che abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio (relativa ovviamente al citato concorso). Al termine del corso i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal DPR del 19 agosto 2016”.
Sulla base dell’emendamento presentato, però, resterebbero esclusi dalla partecipazione al corso intensivo, forse per una mera dimenticanza, tutti coloro che, pur non avendo superato la prova preselettiva, hanno comunque un contenzioso ancora in corso, per il quale non è stata emessa alcuna sentenza definitiva.
Si lascerebbe così, di fatto, ancora una disparità di trattamento tra i ricorrenti del 2011 e quelli del 2004 e del 2006, non superando del tutto le possibili censure di illegittimità costituzionale dei commi 87 e 88 dell’art.1 della Legge 107/2015, sollevate dai ricorrenti.
Se scopo, quindi, dell’emendamento è quello di superare le disparità di trattamento tra i ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006 e quelli del 2011, perché lasciare fuori dalla partecipazione al corso intensivo solo uno sparuto numero di candidati che per varie motivazioni (molte a carico di coloro che hanno predisposto la prova preselettiva) non hanno superato la preselettiva? Perché non dare la possibilità a tutti i ricorrenti di frequentare il corso intensivo di formazione con prova scritta finale ed essere selezionati per verificare l’idoneità a ricoprire il delicato e difficile ruolo di Dirigente scolastico?
Considerato che:
è necessario garantire una Giustizia giusta ed equa per tutti;
tra i ricorrenti del concorso del 2011 ci solo alcune centinaia di aspiranti a Dirigente scolastico che, pur non avendo superato la prova preselettiva (infarcita di grossolani errori), hanno profuso energie fisiche ed economiche nei ricorsi, credendo fortemente che la Giustizia sarebbe intervenuta a tempo debito a sanare situazioni paradossali (è appena il caso di ricordare coppie di candidati con lo stesso cognome che sono stati ammessi alla prova scritta);
il numero totale dei soggetti ammissibili al corso intensivo di formazione, calcolando anche i soggetti che non hanno superato la prova preselettiva, ammonterebbe a poco più di 1.000 unità;
le Istituzioni scolastiche senza un Dirigente a settembre 2018 sarebbero un numero talmente elevato da compromettere il funzionamento dell’intero comparto;
alla fine del corso intensivo comunque è prevista una prova finale a garanzia delle competenze e capacità degli aspiranti Dirigenti e che quindi, presumibilmente, non tutti gli aspiranti saranno promossi.
Sarebbe auspicabile, per tutte le motivazioni finora elencate, consentire la partecipazione al corso intensivo di formazione anche all’esiguo numero di ricorrenti del concorso del 2011 che non hanno superato la prova preselettiva (come invece è previsto per i ricorrenti dei concorsi del 2004 e del 2006) al fine di azzerare completamente ogni contenzioso legale in corso, come è nello spirito della legge n.107/2015 all’art. 1, commi 87 e 88.
di Pasqualina Macrì
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