La Legge di Bilancio per il 2019, approvata a Montecitorio l’8 dicembre e modificata dal Senato il 23 dicembre, è ora all’esame della Commissione Bilancio. L’inizio della discussione in Aula è previsto domani, venerdì 28 dicembre.
Da segnalare che, sui 2 miliardi di tagli previsti, 100 verranno tolti all’università e alla ricerca: 30 milioni tolti al diritto allo studio, 40 al finanziamento delle università e 30 alla ricerca di base.
La denuncia di Alessandro Fusacchia, deputato eletto con la lista +EUROPA.
Per saperne di più sul provvedimento, che definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, a disposizione due dossier del Servizio Studi.
Ecco quanto è previsto per il mondo della scuola, in particolare per docenti e Ata.
Con riferimento ai docenti:
per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche (commi da 725 a 727);
si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno. Le modalità per l’incremento devono essere stabilite con decreto del Miur (commi da 728 a 729);
dall’a.s. 2019/2020, si incrementa di 400 posti l’organico del personale docente dei licei musicali (comma 730);
si dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali (comma 415);
si ridefinisce il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso
annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (commi da 792 a 795);
si dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (comma 796).
Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA):
si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (commi da 738 a 740).