Pensionamento e previdenza

Legge di bilancio e pensionamento con quota 103, ecco le modifiche e la probabile scadenza dell’istanza

La legge di bilancio 2024 è ormai in dirittura d’arrivo e si prevede la possibilità per alcuni docenti e personale Ata di potere aderire alla domanda di pensionamento con quota 103, 62 anni di età compiuti entro il 2024 e 41 di contributi, entro e non oltre il 28 febbraio 2024.

Legge di bilancio e la quota 103

Nella legge di bilancio 2024 già approvata dalla Camera dei debutati, all’art.1, comma 139, si modifica sostanzialmente la norma sui pensionamenti di quota 103 già utilizzati per l’anno scolastico 2022/2023. In buona sostanza si interviene a modificare l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le modifiche apportate sono le seguenti:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;
2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2023, »;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Tali modifiche determinano da una parte la continuazione in via sperimentale della quota 103 anche per l’anno 2024, quindi basta avere 62 anni di età e 41 anni di contributi acquisiti entro il 31 dicembre 2024 che si rientra nel diritto di avere i requisiti per potere presentare la domanda di pensione anticipata. Per coloro che andranno a maturare quota 103 nell’anno 2023 e non nel 2024, il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Se invece i requisiti vengono raggiunti nel 2024 il trattamento pensionistico sarà calcolato con il metodo integralmente contributivo, cancellando la parte retributiva del servizio prestato entro il 31 dicembre 1995 e tramutandola in parte contributiva prevista dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n.180 e l’assegno pensionistico è riconosciuto per un valore lordo mensile che al massimo sarà 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

La pesantezza del comma 5 prorogato

È utile ricordare che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 5 dell’art.14.1, prevedeva che chi matura dal 1° gennaio 2023 i requisiti di quota 103 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. La legge di bilancio 2024 interviene su questa norma prevista dal comma 5 e dispone che tale regola viene prorogata se quota 103 viene maturata nell’anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, o se maturata nell’anno 2024.

Domanda quota 103 entro 28 febbraio 2024

La legge di bilancio 2024 dispone che il personale della scuola e dell’AFAM potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Lucio Ficara

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