Entrerà in vigore il 1° dicembre la legge di stabilità n. 183 del 12 novembre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 14.
La maggior parte delle norme relative alla scuola sono contenute nell’articolo 4 e precisamente nei commi che vanno dal 68 all’83.
Queste le principali novità.
Per il personale dell’Afam il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 non sarà considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
E, sempre per i docenti dell’Afam, i permessi per attività di studio, ricerca e produzione artistica non potranno superare i 10 giorni in un anno.
Tali disposizioni non potranno essere modificate per via contrattuale; la legge stabilisce anzi che eventuali norme contrattuali difformi si intendono immediatamente disapplicate.
Particolarmente importanti sono le norme che riguardano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche contenute nei commi 69 e 70. Il primo dei due commi prevede che, per mantenere l’autonomia, le istituzioni scolastiche dovranno avere almeno 600 alunni (tetto abbassato a 400 per i comuni montani o delle piccole isole); il secondo stabilisce che alle istituzioni scolastiche sottodimensionate non può essere assegnato un dirigente scolastico titolare e neppure un Dsga (per questi casi viene istituita la figura del direttore dei servizi “a scavalco”, assegnato cioè a due scuole).
Il comma 82 dell’articolo prevede che una parte dei risparmi conseguiti dalle norme precedenti potrà essere utilizzata per istituire un fondo per incrementare gli stanziamenti destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche: 65milioni circa per il 2012, 168 per il 2013 e 127 per il 2014.
L’articolo 16, infine, contiene una norma valida non solo per la scuola ma per tutto il pubblico impiego:il personale in esubero potrà essere messo in mobilità nell’ambito territoriale della regione; per il personale che non potrà essere collocato ci sarà la “cassa integrazione” di 24 mesi a stipendio ridotto, al termine della quale potrà scattare anche il licenziamento. L’intera procedura dovrà essere definita mediante contrattazione sindacale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (e quindi entro la fine di febbraio): in mancanza di un accordo, l’Amministrazione potrà assumere iniziative in modo unilaterale.
Per visonare uno stralcio della legge n. 183 del 12 novembre 2011, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.