Sono molteplici i profili di illegittimità costituzionali della legge n. 7/2012 della Regione Lombardia rilevati dal Dipartimento per gli Affari regionali.
Secondo il Dipartimento, la possibilità per le scuole di organizzare concorsi a livello di istituzione scolastica configge con diverse norme costituzionali: sussiste per esempio una violazione dell’art.117 terzo comma che stabilisce che i principi fondamentali in materia di istruzione sono di competenza dello Stato, ma contrasta anche con l’articolo 11, comma 2 lettera m) in quanto incide sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti dalla legislazione statale su tutto il territorio nazionale.
Inoltre sempre secondo il Dipartimento degli Affari regionali le norme sul reclutamento del personale docente definiscono, come già sottolineato dalla Consulta con la precedente sentenza n. 200 del 2009, la struttura portante del sistema nazionale dell’istruzione e richiedono di essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione.
L’analisi del Dipartimento è ampia e articolata e fa riferimento anche a diverse sentenze degli anni passati della Corte Costituzionale.
Per esempio ci sarebbe un palese contrasto con l’art. 138, lett. b), del d.lgs. n.112 del 1998, secondo il quale la determinazione delle dotazioni organiche della rete scolastica è di competenza esclusiva dello Stato (norma peraltro confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.200 del 2009, punto 34 delle motivazioni).
Inoltre il Dipartimento ricorda che gli artt. 399, 400, 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 (c.d. T.U. sulle norme in materia d’istruzione), l’assunzione del personale docente avviene mediante concorsi per titoli ed esami indetti dal Ministero dell’istruzione e banditi e svolti dagli uffici scolastici regionali.
Nella stessa sentenza del 2009 la Consulta aveva anche chiarito che solo con legge dello Stato, approvata con le modalità previste dall’art. 116 Cost., su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princípi contenuti nell’art. 119 della Costituzione, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti, tra l’altro, le “norme generali sull’istruzione”.
E, per finire, la legge lombarda violerebbe anche l’art.117, secondo comma, lett. g), sull’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, in quanto il reclutamento dei docenti rientra nella più ampia materia dell’accesso al pubblico impiego, che è di competenza esclusiva dello Stato secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2005.