Il giudice del Lavoro del Tribunale del lavoro di Gorizia, la dott.ssa Barbara Gallo, ha stabilito la validità della nuova normativa sulle sanzioni disciplinari introdotta dalla Riforma Madia, per i casi avvenuti dopo l’introduzione di questa norma, ma ha annullato la sanzione inflitta ad una docente per mancanza di prove oggettive e l’inesistenza soggettiva dell’imputata condotta della docente.
La cosiddetta Riforma Madia (d.lgs. 75/2017 e il d.lgs. 118/2017) ha apportato significative novità al procedimento disciplinare, fra queste l’introduzione dell’art.55 bis del d.lgs. 165/2001, comma 9-quater. In tale norma è scritto che “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo…”.
In una recentissima sentenza del Tribunale del lavoro di Gorizia, sentenza n. 74/2019 pubblicata il 10/10/2019, si esplicita che le sanzioni disciplinari delle sospensioni applicate dai Dirigenti scolastici dopo dell’entrata in vigore della cosiddetta riforma Madia del 2017, in base al principio secondo cui gli atti procedimentali sono regolati dalle norme vigenti al momento in cui gli stessi sono adottati, sono soggette ratione temporis alle disposizioni di cui al nuovo art.55 bis del D.lgs. 165/2001.
Questo è il caso di una Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo della provincia di Gorizia che ha sospeso una docente per 10 giorni, applicando l’art.55 bis, comma 7, del d.lgs.165/2001.
Per tale norma, chi, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, si rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
La docente sanzionata con sospensione dal servizio per 10 giorni, per avere fornito una versione scritta, non veritiera secondo la Dirigente scolastica, su una questione che riguardava il procedimento disciplinare di un’altra docente della scuola.
In altri termini la Ds ha chiesto una dichiarazione sottoscritta da una sua docente in modo da poterla utilizzare nel procedimento disciplinare contro un’altra insegnante, in tale dichiarazione la docente avrebbe reso, secondo la valutazione della Dirigente scolastica, una testimonianza falsa, reticente e calunniosa.
Non esistendo riscontri concreti in ordine alla natura oggettiva e soprattutto soggettiva della condotta imputata alla docente è stato inevitabile l’annullamento della sanzione disciplinare e la restituzione della retribuzione dei 10 giorni lavorativi con l’aggiunta degli accessori dovuti per legge. Il Miur dovrà anche pagare le spese legali della controparte.
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