I bambini non vaccinati, ma che hanno preso un regolare appuntamento alla Asl per la vaccinazione, non potranno essere esclusi il 10 marzo. La data in questione riguarda solo coloro che presentarono un’autocertificazione a settembre, nella quale dichiaravano di essere già in regola e si impegnavano a dimostrarlo entro tale data.
La legge nazionale (la numero 119/2017), e le successive circolari, stabiliscono chiaramente che vale solo per coloro che hanno presentato un’autocertificazione nei termini previsti l’anno passato, cioè 11 settembre 2017 per nidi e materne e 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo.
I genitori che abbiano autocertificato lo stato vaccinale dei figli oppure autocertificato di aver richiesto un appuntamento, dovranno esibire il certificato vaccinale o l’appuntamento rilasciato dall’Ausl.
Il 10 marzo, pertanto, non è la data di scadenza per controllare lo stato vaccinale e interrompere la frequenza, in quanto tutti i minori non ancora in regola sono in carico alle Ausl con il percorso di recupero già avviato, così come segnala, in una nota la regione Emilia Romagna.
Le dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dal 2017.
Le vaccinazioni che sono invece raccomandate e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, sono: anti-meningococcica B, anti meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.
A La Tecnica della Scuola, interviene Matteo De Angelis, docente e referente Nazionale de La Scuola Che Accoglie
“La Scuola Che Accoglie è un ampio gruppo spontaneo di insegnanti e operatori della scuola che si sono trovati e riuniti sotto un comune intento: impedire che la legge 119 del 2017 determini l’esclusione o la discriminazione dei bambini e dei ragazzi non in regola con i nuovi obblighi vaccinali. Si tratta di gruppo attivo in tutto il territorio nazionale, con sezioni dislocate nelle varie regioni. La legge 119 è stata scritta frettolosamente e ci sono dei punti oscuri. C’è molta confusione con le scuole oberate da mille incombenze che non riescono a gestire tutte le situazioni che si sono create. Dunque, in alcuni casi, il Ministero ha dato un’interpretazione restrittiva e quasi persecutoria nell’applicazione della legge. La 119 imponeva, infatti, una fase transitoria, una certa progressività. Tra l’altro, aggiungo, il Garante della Privacy, più volte si è espresso chiaramente. Fino al 2019 non si può autorizzare la scuola ad essere informata sulla situazione sanitaria del bambino”.
“Come professionisti della scuola non possiamo accettare che solo un bambino venga escluso. Il diritto alla salute non deve prevalere su quello dell’inclusione, che, in seguito all’approvazione della legge 119/2017, non può più essere data per scontata ed è diventata un valore da difendere. Ci prefiggiamo quindi di condurre una battaglia pacifica che possa portare alla modifica del provvedimento”
Vademecum Per L’applicazione Della Legge 119 2017
- Mozione Consiglio Regionale Toscana – 11.12.2017;
- ODG Consiglio Regionale Liguria – Prot. n. 104-2017;
- Mozione Consiglio Regionale Puglia – 21.12.2017;
- ODG Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia – 2017;
- TAR Campania – Annullamento Provvedimento di diniego di accesso a Servizio educativo n. 55_2018
- Mozione Consiglio Municipio Roma XII – 12.01.2018
- Mozione Consiglio Comunale Torino – 19.12.2017
- Mozione Consiglio Comunale Trento – Prot. 9.01.2018
- Richiesta Sindaci ULSS n. 7 Veneto – 15.01.2018
- Comunicato Regione Emilia-Romagna su scadenza 10 marzo – 8.02.2018