Con sentenza n. 2885 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha annullato il proscioglimento di due genitori (che non avevano fatto vaccinare la figlia) disposto dal GIP di Pesaro, ritenendo invece che i genitori dovevano essere sanzionati per violazione dell’art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell’Autorità).
Va premesso che nel caso in specie non si trattava del vaccino anticovid, ma dei vaccini necessari all’iscrizione dei minori.
Il Dirigente Scolastico, a causa della mancata presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie prescritte dal D.L. n. 73 del 2017, aveva emanato un “provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica” per l’allieva.
Ciò nonostante, i genitori avevano continuato ad accompagnare la figlia a scuola per tutta la durata dell’anno scolastico.
Da ciò le ragioni della denuncia, per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.
Il GIP di Pesaro aveva ritenuto che il fatto non costituisse reato, in quanto la violazione dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 73 del 2017, si traduce in un illecito amministrativo e non penale.
Inoltre, richiamando il principio dell’autodeterminazione in materia di salute, rilevava che il Dirigente Scolastico era tenuto solo ad effettuare una segnalazione all’azienda sanitaria e che comunque la sospensione della frequenza scolastica (essendo un atto amministrativo) non poteva comportare anche una sanzione penale.
La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso in specie la denuncia non riguardava l’inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia, ma la mancata osservanza di un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella specie, il dirigente scolastico).
Pertanto, il GIP doveva verificare l’esistenza dei requisiti di legalità del provvedimento di sospensione in base “alla natura, ai contenuti e alle ragioni del provvedimento”, per affermare se l’inottemperanza a tale provvedimento fosse idonea a integrare il reato previsto dall’art. 650 c.p.
Secondo la Corte, la mancata presentazione di idonea documentazione comprovante l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge quale requisito di accesso all’istituto scolastico, “legittima il conseguente esercizio del potere di escludere, con provvedimento motivato, l’ammissione del minore”.
Il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica adottato dal D.S. appare dunque legittimo in quanto “corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale” alle previsioni di legge, così come appaiono fondate “le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica che ne hanno giustificato l’emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche”.
Se è vero che la decisione in commento attiene al diritto penale, occorre considerare che – trattandosi di una sentenza della Corte di Cassazione- i principi affermati potranno essere richiamati anche in controversie di carattere civile e amministrativo, legittimando così provvedimenti di sospensione che potrebbero essere adottati dai Dirigenti Scolastici in casi simili.
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