Può un assistente tecnico della scuola utilizzare il titolo di “professore” qualora sia laureato?
Il titolo di professore viene utilizzato per gli insegnanti di entrambi i gradi della scuola secondaria. Esso è accordato sia a quanti siano assunti in ruolo, a tempo indeterminato, sia a quanti ricevano un incarico di insegnamento a tempo determinato. Viene usato anche per riferirsi ad un insegnante tecnico pratico (ITP).
L’assistente tecnico, detto anche assistente di laboratorio o tecnico di laboratorio a seconda dei contesti, è la figura che si occupa, negli istituti scolastici statali di gestire l’ambito tecnico relativamente alle nuove tecnologie.
Il titolo richiesto per l’accesso a tale figura è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo specifico. Il tecnico di laboratorio segue l’attività didattica e fornisce specifico apporto tecnico nell’uso e nella manutenzione delle tecnologie.
L’assistente tecnico è un profilo professionale appartenete agli ATA, pertanto l’orario di lavoro, le mansioni, lo stipendio e le graduatorie per le supplenze fanno riferimento al personale tecnico amministrativo. La sua figura non è da non confondere con l’insegnante tecnico-pratico che è un vero e proprio docente e quindi partecipa a tutte le attività didattiche e collegiali.
L’attività di insegnamento è una professione regolamentata in base al D.lgs 206/2007. Tale attività può essere esercitata solo tramite titolo professionale (e bisogna avere una qualifica professionalizzante per farlo).
Secondo la normativa vigente, per accedere al concorso abilitante, “Formazione Iniziale e Tirocinio”, è necessaria una laurea magistrale (o una laurea triennale nel caso degli ITP), a seconda della classe di concorso.
Pertanto, può fregiarsi del titolo di professore di scuola secondaria solo chi è in possesso di abilitazione all’insegnamento. Dunque l’assistente tecnico non può essere definito professore. L’articolo 498 del Codice penale punisce l’usurpazione del titolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro.
Di contro però si vuole evidenziare che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze in un allegato alla delibera n. 6 del 25 novembre del 2009 riferendosi al titolo di professore da parte degli avvocati scrive: è noto che l’articolo 21, canone quarto, del vigente codice deontologico dispone che l’avvocato possa utilizzare il titolo accademico di professore solo se docente universitario di materie giuridiche, in tal caso specificando la qualifica, l’insegnamento e la facoltà.
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