La Cassazione, con sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016 torna ad occuparsi di coloro che utilizzano i permessi ex legge 104/92 per scopi diversi dall’assistenza del disabile.
Nella specie, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore che era stato “beccato” a fare altro, invece di occuparsi del parente assistito, al quale aveva dedicato sono poco più di 4 ore dei 3 giorni di permesso mensili concessi dal datore di lavoro.
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Secondo la Corte d’Appello prima, e della Cassazione poi, la sanzione doveva “ritenersi proporzionata all’evidente intenzionalità della condotta e alla natura della stessa, indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse del lavoratore al rispetto delle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che potesse rilevare in senso contrario, stante l’idoneità della condotta a ledere il rapporto fiduciario, la sussistenza di un marginale assolvimento dell’obbligo assistenziale”.
Il lavoratore, nell’utilizzare i permessi mensili “per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi”, aveva posto in essere un comportamento che la Corte ha definito “oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.
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