L’articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 rubricato “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti” dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto (avutasi lo stesso 17 marzo 2020) l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, (Procedura per la dichiarazione di mobilità), 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) e 24 (Norme in materia di riduzione del personale), della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti presso questi occupato, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, (tale articolo così recita:”Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”).Per quanto concerne i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo, è lecito ritenere che restino salvi gli effetti dei licenziamenti intimati con preavviso prima dell’entrata in vigore del già nominato decreto legge 18, quandanche la cessazione del rapporto di lavoro dovesse avvenire successivamente al 17 marzo 2020.
Il decreto “Reddito di emergenza” in discussione potrebbe modificare quanto si è detto sopra.
Salvatore Freni
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