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L’emergenza è terminata, ma resta per tutto l’anno per i pareri del CSPI al MI

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Uno dei primi atti legislativi fatti durante l’emergenza covid-19, prevedeva fra le altre cose più importanti, una norma che limitava fortemente i tempi di risposta tecnica del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione alle richieste del Ministro. Ricordiamo che tale norma era stata introdotta con il decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020, quando a viale Trastevere c’era la Ministra Lucia Azzolina e a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Conte. Ci saremmo aspettati che con la fine dell’emergenza, anche i tempi dei pareri tecnici, rilasciati dal CSPI al Ministro dell’Istruzione, tornassero nella loro regolarità ovvero 45 giorni o per casi particolarmente urgenti, 15 giorni.

Pareri CSPI restano i 7 giorni

Nell’art. 10 del decreto legge n.24, del 24 marzo 2022, è scritto che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A ( del medesimo decreto legge) sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In buona sostanza l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione, prevedeva che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto, ovvero dal 9 aprile 2020, e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

Tale norma quindi, sulla base del combinato dell’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 e dell’Allegato A del medesimo decreto, mantiene in vigore il termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro dell’Istruzione Bianchi per ricevere un parere tecnico dal CSPI, fino al 31 dicembre 2022.