Caro Genitore, che come me sei impegnato negli organi collegiali (rappresentante, presidente, membro di giunta, consigliere ed ora anche componente del comitato di valutazione) o semplicemente sei presente attivamente nella vita scolastica di tuo figlio, vorrei raccontarti un po’ di storia di questa partecipazione … che poi è anche la mia … di cui deve ancora essere scritto il prosieguo.
Immagino tu sappia che il DDL S1934, poi diventato la L. 107/15 (la cosiddetta legge de “la buona scuola”), prevedeva la delega al Governo per varare la riforma degli organi collegiali (o meglio della “governance”, come si preferisce dire ora). Peraltro già dicembre 2013 era stato assegnato in VII^ Commissione Senato il DDLS933 (Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome), di iniziativa parlamentare, primo firmatario il Ministro Giannini, il cui dibattito però non è ad oggi iniziato anche perché la delega è stata fortunatamente stralciata prima dell’approvazione della legge.
Resta comunque sostanzialmente poco, nelle recenti proposte, dell’attuale sistema di partecipazione, sebbene per ora il pericolo di una imminente riforma sembra scampato.
Non so se rammenti che un tempo esistevano gli organi collegiali territoriali (consigli scolastici distrettuali, provinciali e consiglio nazionale della pubblica istruzione), disciplinati prima dai cd. “Decreti Delegati” e poi dal Testo Unico (in particolare artt. 16-25 del Dlgs 297/94). A livello distrettuale e provinciale partecipavano anche i genitori, con competenze interessanti.
Ma dal 2001 (CM 141/01) non sono più state indette le elezioni e così questi consigli sono stati prima messi in prorogatio e poi (quelli livello distrettuale e provinciale) dimenticati, privati di risorse e di fatto cancellati, anche se intanto il Dlgs 233/99 aveva introdotto i nuovi organi territoriali, non istituiti.
Fino al 31 dicembre 2012 sopravviveva solo il CNPI, ma allorquando anch’esso non è stato più prorogato, con conseguenti problematiche sulla validità degli atti che ne richiedevano il parere obbligatorio e/o vincolante (art. 25 Dlgs 297/94), il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 00834/2015REG.PROV.COLL. ha ordinato al Ministero di indire le elezioni del solo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, (non anche dei consigli regionali dell’istruzione (art. 4) e dei consigli scolastici locali (art. 5), aperti alla partecipazione di studenti e genitori) che si è insediato il 13 gennaio 2016. Insomma la legge è applicata solo in parte e gli altri organi non vi sono.
Perciò a livello territoriale manca un luogo di confronto per i rappresentanti dove porre questioni importanti e condivise, come ad esempio quella dell’offerta scolastica territoriale o delle mense …
Che dire poi degli organi collegiali della scuola?!
Spesso se ne lamenta l’inutilità. Ma forse le aspettative sono eccessive se si valutano con attenzione le competenze, quando le si conoscono meglio.
Certo è in errore quel genitore che immagina in consiglio di istituto di poter “comandare” o “esercitare il controllo”. Gli organi collegiali sono stati istituiti per “condividere”, perciò, fermi gli obblighi di trasparenza della L 241/90, basterebbero i numeri a far comprendere l’equilibrio delle componenti: 8 a 11 nel primo grado e 4 nel secondo … con i 4 studenti che per una sorta di naturale contrasto generazionale sono quasi mai dalla parte dei genitori.
Grande sbaglio anche pensare che dimettendosi dal consiglio si possano rovesciare i rapporti di forza, perché “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” (art. 37 Dlgs 297/94).
Le aspettative di controllo sono andate definitivamente deluse con il DI 44/01, che ha assegnato questo compito ai revisori (art. 58), la capacità negoziale al dirigente (art. 31 fatti salvi i limitati interventi del consiglio dell’art. 33) e la responsabilità nella predisposizione dei documenti contabili al dirigente (per il programma annuale art. 2) ed al DSGA (per il conto consuntivo art. 18).
I tuoi compiti, caro presidente (del consiglio di istituto e non dei soli genitori), sono sintetizzati in una norma (art. 2) del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) che ha fornito alle scuole le istruzioni amministrativo contabili fini che non è stato sostituito dal Decreto Interministeriale 44/01 che invece nulla dice in proposito: convocare (ma, si badi, con il necessario accordo del dirigente) e presiedere il consiglio; scegliere il segretario; firmare i verbali; ed ancora dirigere la seduta mantenendone l’ordine (art. 42 Dlgs 297/94) e presenziare al passaggio di consegne quando il DSGA cessa il suo incarico (art. 24 DI 44/01).
Nulla di più. E rammenta che la scuola ha un solo rappresentante legale: il dirigente (art. 25 Dlgs 165/01; art. 396 Dlgs 297/94), che peraltro ha anche tutte le responsabilità connesse al suo ruolo.
Tu, rappresentante, ricorda che il tuo ruolo è (art. 5 Dlgs 297/94) quello di partecipare alle riunioni del consiglio di classe per “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni” e non certo soltanto di organizzare collette di vario tipo.
I comitati poi, che dovrebbero collegare la rappresentanza, nella scarsa disciplina normativa (art. 15 comma 2 Dlgs 297/94) finiscono per trasformarsi spesso in associazione con tanto di statuto, nominando anche un presidente che in realtà sarebbe previsto solo per l’assemblea, occupati di frequente in pur lodevoli iniziative di manutenzione o di supporto (anche economico) alla scuola.
In assenza di adeguate informazioni, diventa difficile capire come poter contribuire attivamente, secondo quanto previsto dalle norme, ed il non sapere alimenta il disinteresse, per cui è più facile ed efficace concentrarsi solo sui propri figli.
Nel novembre 2012, il Ministero ha pubblicato le Linee di Indirizzo intitolate “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, con le quali, pur auspicando una valorizzazione degli organi collegiali (citati però solo due volte nel documento), si individuavano quali strumenti per il rilancio partecipativo: il Bilancio Sociale, introdotto dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006; la Consulta Provinciale degli studenti; il Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative; il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte; il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS); il patto di corresponsabilità educativa di cui al DPR 235/07 (che ha modificato il DPR 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti) e l’organo di garanzia regionale (contemplato dallo stesso decreto).
Non c’è quindi un sostanziale coinvolgimento degli organi collegiali.
Il patto di corresponsabilità ed il bilancio sociale hanno già rivelato limiti quali strumenti di coinvolgimento. Il primo, diventato mero documento da sottoscrivere all’iscrizione senza una consapevole condivisione, l’altro sperimentato soprattutto in Emilia Romagna, meno nel resto d’Italia.
Consulte, Forum e rappresentanza
Quanto alla Consulta Provinciale degli studenti ed al Consiglio Nazionale dei Presidentidelle Consulte si tratta di organismi previsti, appunto, per gli studenti.
Il DPR 567/96 e successive modifiche (la più importante ad opera del DPR 301/05) ha infatti introdotto solo leconsulte provinciali degli studenti, composte da due rappresentanti eletti per ciascuna scuola secondaria di secondo grado, quale luogo di confronto tra gli studenti ed organo consultivo e propositivo degli uffici scolastici e degli enti locali.
Le consulte provinciali danno vita anche ad un coordinamento regionale e costituiscono appunto il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti quale organo consultivo a livello ministeriale (Art. 6 bis).
Per i genitori eletti invece nessun coordinamento, nessuna consulta o possibilità di confronto a livello ministeriale. Solo al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS), in analogia al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative, è riconosciuta tale prerogativa.
Anche con riferimento alla designazione dei genitori nell’organo di garanzia regionale la nota del 2008 suggerisce che avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FoRAGS).
Dunque le istanze dei genitori sono rappresentate dalle associazioni, che non sono ovviamente costituite soltanto da genitori della scuola.
Il Dpr 301/05 precisa che il Forum degli studenti (DM 79/2002) è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell’anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, ma per i genitori (DM 14/2002) non v’è richiamo alla frequenza e si parla solo genericamente di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario. È la nota esplicativa del 20 marzo del 2006 che chiarisce in merito.
Per l’effetto quindi, si ribadisce, la rappresentanza dei genitori eletti della scuola non è rappresentata a livello ministeriale.
Eppure nella provincia autonoma di Bolzano la Legge Provinciale 18/10/1995, n. 20ha disciplinato nello stesso articolo (art. 26) insieme quella degli studenti laconsulta provinciale dei genitori, quale strumento di raccordo della rappresentanza a livello di istituto e provinciale. Infatti le consulte provinciali di genitori e studenti sono collegate non solo in ambito territoriale ma anche all’interno di ogni singolo istituto con gli altri organi collegiali.
A Trento, l’altra provincia autonoma, laLegge Provinciale 5/06 pure prevede la consulta degli studenti (art. 28) e quella dei genitori (art. 29) ma all’interno del singolo istituto quale organo consultivo di collegamento dei rappresentanti di classe e di quelli nel consiglio dell’istituzione (analogo al comitato dei genitori e degli studenti del Dlgs 297/94, non contemplato dalla LP 5/06 ma con la partecipazione, insieme ai rappresentanti di classe, anche di quelli di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta). Mentre a livello provinciale (art. 40) si ha solo la consulta provinciale degli studenti.
Voglia di Consulta
Si avverte tra i genitori l’esigenza di “Consulta”.
Tra le esperienze recenti più significative può citarsi quella delle Consulte dei Genitori del Mugello che, nate dalla necessità di partecipare attivamente alla vita scolastica, fornendo anche supporto ai genitori impegnati negli organi collegiali e facendo da ponte tra scuola, le famiglia, tessuto associativo e amministrazioni pubbliche si sono costituite anche in rete attraverso un tavolo permanente che condivide iniziative comuni.
Non appare un caso che ciò accada nel territorio che ha visto i natali di don Milani, che con la “Lettera ad una professoressa” ha rivolto l’invito ai genitori “ad organizzarsi”. Si annoverano quindi le consulte di Scarperia, Vicchio, Borgo San Lorenzo, San Piero, Barberino…
Ma vi sono altre esperienze, quali quella della Consulta dei genitori di Fivizzano e Casola in Lunigiana (Ms) o di Porto Torres ed altre che restano deluse (come per il Municipio Roma VI).
Queste, come altre pregresse, sono iniziative di spontanea aggregazione, alla ricerca di un riconoscimento non sempre concesso che faticano ad affermarsi e ad uscire dai propri ambiti territoriali ma che occorre siano conosciute per diventare “buone pratiche” diffuse.
C’è bisogno invece di maggiore informazione per un cambiamento di cui la scuola non può che beneficiare perché c’è sempre più bisogno dell’apporto, del sostegno e della condivisione delle famiglie.
I gruppi di coordinamento regionale per la partecipazione
Con la Nota 21 settembre 2015 e la successiva Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898 è stata prevista l’istituzione, presso l’Ufficio Scolastico di competenza, di un “Gruppo di coordinamento regionale per la Partecipazione”, con la presenza di un dirigente tecnico, del Referente regionale per le Consulte e di ulteriori figure professionali ritenute opportune dagli Uffici.
Tali gruppi dovrebbero essere chiamati anche a verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali, la partecipazione dei genitori alla vita scolastica nonché il corretto insediamento e funzionamento dei FoRAGS, Forum Regionali delle Associazioni dei Genitori della Scuola. Sicché si è pensato di estendere la partecipazione all’interno di questi, che sono stati definiti nuovi organismi partecipativi territoriali (FONAGS REPORT della riunione 17 novembre 2015) anche ai rappresentanti delle Associazioni dei genitori (un rappresentante del FoRAGS o il coordinatore del FoRAGS).
Anche in tal caso comunque manca la rappresentanza eletta negli organi collegiali e la presenza necessaria di genitori della scuola.
Le opportunità recenti
Il RAV, secondo il procedimento previsto ai sensi dell’art. 6 del Dpr 81/13, è previsto contempli nella sua struttura l’indagine relativa ai rapporti con le famiglie coinvolgimento dei genitori attraverso un breve questionario di percezione per il loro miglioramento. Anche in base questo va poi elaborato il nuovo PTOF previsto dalla L. 107/15 (comma 15) ai fini della predisposizione del quale, “il dirigente scolastico tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.
Insomma potenziale coinvolgimento ma senza organi collegiali.
Che aggiungere infine?
Anche le esperienze delle Consulte dimostrano che i genitori richiedono maggiore partecipazione ma manca un riconoscimento istituzionale e la formazione sulle proprie competenze.
L’attività dei movimenti più o meno diffusi è terminata ormai con le proteste per la carta igienica. Prevale l’interesse per questioni di tipo diverso e di minore interessamento come quella del consenso informato.
Tra un po’ anch’io, come chi mi ha preceduta, cesserò di essere un genitore della scuola.
Perciò lascio una testimonianza, consapevole che questa storia probabilmente interesserà pochi. Forse troppe inevitabili notizie per tanti prive di significato.
Siamo presi da problematiche più semplici, locali, limitate alla classe, all’istituto, all’oggi, a nostro figlio.
Eppure da tutto questo dipende il ruolo dei genitori nella scuola del domani. La soluzione è scritta nelle parole che precedono, se si vuole la si costruisce insieme.
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