Mi chiamo Osvaldo De Gregorio e sono un padre di un figlio disabile autistico. Mio figlio frequenta la scuola secondaria di primo grado. L’insegnante di sostegno che lo segue ha conseguito il corso di specializzazione in Romania e mio malgrado ho appreso che non ha le competenze professionali per seguire mio figlio, in quanto non conosce la materia.
Questi insegnanti sono stati ammessi ad insegnare nelle scuole italiane senza una procedura selettiva di verifica, ma solo in forza di un provvedimento giudiziario che ha annullato il diniego da parte del Ministero al riconoscimento in Italia di questa abilitazione conseguita all’Estero.
Io mi rivolgo alle autorità in indirizzo prima come padre e poi come cittadino italiano.
Nel rispetto della normativa europea che vede il riconoscimento automatico dei titoli accademici tra gli Stati membri della Comunità Europea, ogni Stato membro, ed ancor più l’Italia, resta SOVRANO di verificare le competenze accademiche e professionali acquisite all’Estero e per le quali si chiede il riconoscimento nello Stato di provenienza per l’esercizio di una professione.
Per le libere professioni vi sono gli ordini professionali che attraverso gli albi professionali sovrintendono a quest’attività di verifica mentre per la pubblica amministrazione è lo Stato, attraverso le procedure concorsuali, a selezionare i più meritevoli ed a verificare le competenze e la professionalità acquisite in altro Stato membro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia ha più volte invitato il Ministero Italiano a verificare la validità di questi percorsi di specializzazione sul posto di sostegno.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca deve sottoporre a verifica le competenze accademiche acquisite dai richiedenti il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’Estero, ciò presso l’Università Pubblica con le stesse prove cui si sottopongono gli studenti italiani che intendono partecipare alla procedura selettiva d’ingresso (test preselettivo, prova scritta ed orale).
L’insegnamento su posto di sostegno, non è equiparabile al posto d’insegnamento su classe comune poiché lo studente disabile, nel caso di specie mio figlio, necessita di un insegnante allo scopo specializzato attraverso specifico percorso formativo, attraverso il quale l’insegnante acquisisce le corrette competenze, competenze che lo Stato Italiano deve verificare, e garantire prima di erogare il servizio pubblico, presso una struttura indipendente quale l’Università pubblica.
La Costituzione garantisce agli studenti italiani, disabili e non, il diritto all’istruzione e ad una “buona scuola”, scuola in cui gli insegnanti, quali erogatori di un servizio pubblico, ne garantiscono la qualità.
Pertanto, chiedo all’on.le Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Istruzione, ai sindacati tutti quali rappresentanti delle parti sociali, agli Organi Giudiziari di porre fine a questo SCEMPIO costituzionale. Chiedo che si proceda al rinnovo delle graduatorie nel più breve tempo possibile, permettendo ai docenti italiani, che in questo biennio dal rinnovo delle graduatorie hanno nel frattempo conseguito il titolo di specializzazione su sostegno presso le Università italiane di inserirsi in graduatoria, cosi da assicurare a mio figlio disabile ed a tutti i figli disabili dei cittadini italiani, un insegnante specializzato su sostegno, VALIDO, le cui competenze professionali sono state verificate in Italia dagli organi pubblici all’uopo preposti.
Osvaldo de Gregorio
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