La legge 107/2015 è una legge che ha generato molte proteste, ancora oggi, a distanza di un anno dalla sua approvazione, si discute molto di questa legge e della sua dirompenza nella vita degli insegnanti e del suo impatto sul cambiamento del nostro sistema scolastico. Tuttavia tutto si può dire di questa legge, eccetto il fatto che non sia scritta chiaramente. Si tratta di norme opinabili, ma che sono scritte ed articolate bene.
Per tale motivo non si comprende come mai alcune segreterie di scuola abbiano dato una lettura sbagliata di alcuni commi della legge ed abbiano creato disorientamento nei docenti.
Infatti ci giunge, da una nostra lettrice, la seguente domanda: “È vero che essendo entrata in ruolo con la fase C e avendo differito l’entrata in ruolo al giorno 1 luglio 2016, perché avevo una supplenza al 30 giugno 2016, adesso non potrò fare la commissaria interne degli esami di Stato? Questo mi è stato detto dalla mia segreteria di scuola!”.
Evidentemente la segreteria non ha letto, o ha letto in malo modo, il comma 99 dell’art.1 della legge 107/2015. In tale comma è chiaramente scritto che: “Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”.
Quindi appare del tutto evidente che il docente entrato in ruolo in fase C e che per completare l’incarico di supplenza fino al 30 giugno 2016, avesse differito la presa di servizio nella sede di ruolo a lui assegnata, nel caso in cui fosse impegnato a fare gli esami di stato come commissario interno o esterno, prenderà servizio nella sede di ruolo al termine degli esami di Stato. Questo è solo un esempio di lettura sbagliata della legge 107/2015, ma ci risulta che alcuni Dirigenti Scolastici non conoscono ancora bene gli ingranaggi della legge e danno informazioni sbagliate ai docenti, creando disorientamento e disinformazione.