A due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, in un andirivieni di indicazioni e restrizioni, per non smarrire la strada tra sigle e acronimi, vale la pena ricordare le corrette definizioni di didattica sincrona e asincrona, che costituiscono la base della DDI, didattica digitale integrata.
Rivediamole, anche alla luce delle Linee Guida di agosto 2020, dove si legge “Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa”.
Attività sincrona
Significa che docente e studente sono presenti contemporaneamente nella piattaforma, possibilmente scelta dalla scuola. Questa modalità garantisce lezioni interattive e privilegia azioni in tempo reale. Si tratta di una lezione erogata su supporto digitale, in un ambiente del tutto virtuale, online, che assume le caratteristiche della classe in presenza, garantendo la costante interazione tra discenti e docenti. La lezione è svolta nella forma di video lezione, con la possibilità di svolgere test scritti e orali, alla presenza e sotto la supervisione dell’insegnante.
Attività asincrone
Prevedono la consegna attraverso piattaforme e luoghi virtuali di condivisione con gli studenti di materiali, compiti da svolgere, attività da riconsegnare. Si basano quindi sullo studio autonomo, eventualmente anche in gruppo da parte dei discenti. Il docente è offline e pertanto non è presente in contemporanea allo studente nell’aula virtuale, ma segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback valutativi. Sono attività che non hanno vincoli orari e di luogo.
Differenze e modalità di svolgimento
La differenza più significativa tra apprendimento sincrono e asincrono sta nel tipo di comunicazione tra insegnanti e allievi: con l’apprendimento sincrono si ricevono i messaggi istantanei e il feedback immediato di compagni di classe o di corso o dal docente. Quello asincrono invece non offre queste possibilità, ma rispetta ritmi e bisogni individuali nel percorso di apprendimento.
Il tipo di coinvolgimento è un’altra importante differenza: in attività sincrone si pongono domande e si ricevono risposte, secondo dinamiche tipiche della lezione in presenza. Le asincrone privilegiano la riflessione, lo studio autonomo e rimandano alle sincrone per chiarimenti e confronti.
E’ sull’alternarsi di modalità sincrona e asincrona che si basa per esempio la Flipped Class, nata ben prima della DDI, che prevede proprio un percorso di studio autonomo in ambiente informale, con materiali e risorse fornite dal docente, tramite video lezioni, sui quali l’allievo svolge attività varie in autonomia, per un successivo confronto interattivo di tipo sincrono, o in presenza.
Esistono diverse modalità ibride, che fanno ormai parte del patrimonio esperienziale dei docenti, che alternano sincrono e asincrono: per esempio l’argomento della lezione viene presentato in modalità sincrona e interattiva nella video lezione, successivamente secondo tempi concordati gli allievi svolgono approfondimenti e attività di studio, per ritornare in sincrono nella fase valutativa.
Domande aperte
Restano aperti scenari che conducono a domande e questioni, come per esempio, la registrazione di una video lezione sincrona, che lo stesso docente può attivare in modo automatico dalla piattaforma (tutte dotate di questa funzione), mentre sta lavorando in sincrono, si può trasformare in materiale da usare in modalità asincrona? La video lezione registrata indipendentemente dall’insegnante e poi condivisa su piattaforma, come per esempio avviene in molti atenei e nelle scuole, come quelle che da tempo hanno adottato l’approccio della classe capovolta, parte con le caratteristiche sincrone, ma nel suo divenire diventa asincrona. E tra tanti problemi emerge quello della tempistica: la lezione sincrona deve essere lunga quanto quella in presenza? E le attività asincrone possono essere quantificate in termini orari? E infine, ultimo ma non ultimo, come si tutela il docente se il materiale diffuso e a volte registrato senza il suo consenso, dai dispositivi degli allievi per esempio, circola in rete?