Personale

Lezioni private, si possono impartire solo per studenti di altre scuole

Abbiamo già parlato dei docenti che impartiscono lezioni private agli studenti, anche della propria classe o dello stesso istituto, aprendo un grande dibattito in merito.
Molto spesso, però non si conosce realmente la normativa inerente al tema e alcuni docenti la chiedono per avere consigli, oltre anche gli stessi genitori, che vorrebbero trovare un aiuto per i propri figli cercando di rispettare le regole.

Testo Unico del 1994

Il riferimento normativo che regola le lezioni private è il Testo Unico del 1994, che sancisce alcuni punti fermi, specie all’Art. 508 – Incompatibilità:

– Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

– Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

– Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

I compensi corrispondenti da tale attività devono essere denunciati per la dichiarazione dei redditi per l’Irpef. Tuttavia, è bene sottolineare che, come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica n 26/10/1972 633, art 10, comma 20, tali lezioni private fanno parte dell’elenco di prestazioni presenti al comma 20 in cui non è previsto il pagamento dell’IVA.

Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali

Le lezioni private, ricorda anche Italia Oggi, possono essere inserite nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali, in una sorta di prestazioni intra moenia.

A tal proposito il CCNL scuola all’articolo 32, stabilisce: “i docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità”.

Certamente capiamo benissimo perché i docenti svolgano spesso le attività delle lezioni private: si cerca di aggiungere quello che manca allo stipendio base, che come purtroppo sappiamo non è adeguato alla professione dell’insegnante.

Per questo non è corretto dire: “il docente non può svolgere le lezioni private”. Invece è giusto, previsto dalla legge, dire: “il docente può svolgere le lezioni private ma non ad alunni dello stesso istituto dove insegna”.

Fabrizio De Angelis

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