Un’insegnante di scuola secondaria ci ha contattato e ci ha spiegato che in base a quanto sostenuto dal dirigente della scuola in cui insegna, escludendo il mese di ferie, i docenti sono obbligati a svolgere l’orario obbligatorio e non hanno la possibilità di rifiutare gli incarichi assegnati dal dirigente scolastico in caso di sospensione delle attività didattiche.
Ha ragione il dirigente scolastico?
Il Contratto collettivo nazionale del comparto scuola prevede che, togliendo il mese di ferie, il corpo insegnante è a disposizione della scuola per svolgere i compiti stabiliti.
Questi compiti sono distinti in tre tipi di attività:
– Attività obbligatorie di insegnamento, che si trovano all’art. 28;
– Attività obbligatorie funzionali all’insegnamento, dell’art. 29;
– Attività aggiuntive facoltative, all’art. 30 del CCNL.
E’ molto importante che le tre tipologie di attività non siano confuse fra loro.
Le attività di insegnamento, che siano 25, o 22+2 o 18 ore, si svolgono esclusivamente in presenza degli alunni, pertanto, nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti possono essere impegnati solo per alcuni dati motivi.
Le attività collegiali
Le attività collegiali rientrano invece fra gli impegni obbligatori nonostante l’interruzione delle attività didattiche, e come definisce l’articolo 29, consistono prima di tutto nei consigli di classe, che prevedono un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore;
Le altre attività collegiali sono rappresentate dagli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, che sono comprese quindi nelle attività collegiali.
Infine, il contratto prevede le riunioni del Collegio dei docenti, le attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, per un totale di 40 ore annue.
In caso di ore eccedenti, queste dovranno essere retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
Le attività aggiuntive
Per concludere la rassegna delle attività che i docenti possono svolgere in caso di interruzione delle attività didattiche, bisogna ricordare che i docenti sono a disposizione della scuola per le attività aggiuntive.
Stiamo parlando di quelle attività da svolgere su base volontaria, previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, trattandosi di un diritto del dipendente.