In caso di superamento da parte delle scuole del tetto economico fissato per il diritto allo studio “bisogna rivolgersi agli appositi sportelli per ricorrere in sede amministrativa”. L’appello è rivolto a tutti i genitori dal Codici, il centro specializzato per i diritti del cittadino, e si rifà al decreto ministeriale 547 del ‘99 per il diritto allo studio: un appello non casuale perché viene lanciato in corrispondenza dell’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, prevista in questi giorni in ogni istituto.
A preoccupare il centro è il cambio indiscriminato di libri di testo, imposto da Consigli di classe e Collegi dei docenti anche quando non ve ne è alcuna necessità. “Nessuno vuol mettere in discussione la buona fede dei docenti nella scelta dei testi sui quali svolgere le proprie lezioni – ha detto Ivano Giacomelli, segretario nazionale del Codici – ma troppo spesso, per assunzioni di base errate o per scarsa considerazione dei costi che comporta, il collegio docenti sceglie aprioristicamente le nuove edizioni dei testi didattici precedentemente adottati, senza valutarne le effettive innovazioni”.
La normativa, comunque, può essere di aiuto alle famiglie che riscontrano aumenti eccessivi ai tetti stabiliti. “Ricordiamo che il tetto di spesa fissato dal decreto ministeriale 547/99 – sottolinea Carmine Laurenzano, responsabile ufficio legale del Codici – può essere sforato solamente del 10%, così come stabilito dal Tar di Milano con sentenza n. 927 del 2006: tale eccezionale incremento è permesso solamente se giustificato da una comparazione fra i testi che ne faccia emergere l’importanza della qualità rispetto al prezzo. In mancanza di tale motivazione, ogni eccesso è soggetto a censura”.
La normativa, comunque, può essere di aiuto alle famiglie che riscontrano aumenti eccessivi ai tetti stabiliti. “Ricordiamo che il tetto di spesa fissato dal decreto ministeriale 547/99 – sottolinea Carmine Laurenzano, responsabile ufficio legale del Codici – può essere sforato solamente del 10%, così come stabilito dal Tar di Milano con sentenza n. 927 del 2006: tale eccezionale incremento è permesso solamente se giustificato da una comparazione fra i testi che ne faccia emergere l’importanza della qualità rispetto al prezzo. In mancanza di tale motivazione, ogni eccesso è soggetto a censura”.