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Libri di testo: il Miur chiarisce

Con una nota datata 14 maggio, prot. n. 5063, disponibile nella rete Intranet ma non nel sito ufficiale del Miur, il Ministero fornisce qualche chiarimento in merito alla questione delle adozioni dei libri di testo.
Come è noto il Tar Lazio, con una sentenza emessa il 7 maggio scorso, ha sospeso la circolare ministeriale n. 16 nella parte in cui prevede ministeriale nella parte in cui prevede che “l’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata”.
La notizia si è diffusa rapidamente facendo ritenere a molti che con la sentenza del Tar viene messo in discussione l’obbligo di adozione quinquennale nella primaria o sessennale nella secondaria.
In realtà la sentenza del Tar è molto più circostanziata e non entra nel merito della durata delle adozioni che è definita per legge e sulla quale c’è poco da discutere.
Il giudice amministrativo ha valutato illegittimo esclusiviamente il passaggio della circolare che abbiamo riportato poco sopra.
La legge, infatti, prevede espressamente che le adozioni sono di durata quinquennale o sessennale “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”.
Il Ministero, ora, rende noto di aver interposto appello per il tramite della Avvocatura Generale dello Stato chiedendo l’immediata sospensione dell’esecutività della sentenza del Tar.
Il Ministero aggiunge anche che nel caso in cui il giudice d’appello dovesse confermare la misura cautelare disposta dal Tar, “la stessa potrà produrre effetti a partire dal prossimo anno scolastico e nella sola ipotesi in cui docenti neo trasferiti (ovvero assegnati ad altra classe) manifestino con apposita e motivata istanza l’intenzione di adottare testi scolastici diversi da quelli precedentemente scelti dal collegio dei docenti mentre non può in alcun modo incidere sulle procedure in atto riguardanti l’adozione dei testi scolastici”.
Ma la questione non è affatto risolta perché sentenza del Tar e chiarimento del Ministero insinuano il dubbio che a settembre 2009 il docente “nuovo arrivato” potrebbe mettere in discussione l’adozione già effettuata.
Senza contare che la stessa sentenza apre una questione più ampia: la legge chiama in causa “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” alle quali le scuole potrebbero fare ricorso per modificare, anche ogni anno, le adozioni già fatte; per motivare il cambio potrebbe essere sufficiente l’arrivo di nuovi insegnanti o la necessità di adottare un nuovo testo ritenuto più adatto al POF della scuola.
E c’è già chi prevede che – per definire meglio la vicenda – il Governo potrebbe introdurre un apposito comma nella prossima legge finanziaria.

Per visionare la nota ministeriale del 14 maggio 2009, prot. n. 5063, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.

 
Reginaldo Palermo

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