Libri di testo, il nuovo prof non può cambiarli

Si risolve una volta per tutte, con il Miur che canta vittoria, la questione del rinnovo dei libri di testo: l’adozione prescelta dal docente e avallata dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico non può essere contraddetta, salvo “specifiche e motivate esigenze“, dall’insegnante cui è affidata la classe all’inizio dell’anno successivo. La decisione, che ribalta la sentenza emessa dai giudici del Tar Lazio (n. 7528/2009), è giunta attraverso una inequivocabile Ordinanza (la n. 4328/2009) emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato.
Una posizione che ha soddisfatto il ministero dell’Istruzione, che per evitare l’eccessivo rinnovo delle edizioni di libri scolastici e i cambiamenti inattesi motivati dall’arrivo in classe di nuovi insegnanti, proprio da quest’anno ha preso la decisione di cambiare libri di testo solo al termine di un corso di studi completo: cinque anni alla primaria e sei alla secondaria.
A seguito dell’interpretazione favorevole dei giudici di secondo grado, viale Trastevere ha quindi realizzato una circolare, la n. 80 del 15 settembre, firmata dal direttore generale Mario G. Dutto, nella quale si sottolinea “che il Consiglio di Stato ha esaminato la questione sollevata dalla recente sentenza del Tar del Lazio (13/24 luglio 2009, n. 7528), fornendo, con due successive ordinanze (n. 2540/2009 e n. 4328/2009), un importante chiarimento“.
In primo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto della norma, secondo cui – scrive Dutto – la deroga al vincolo temporale per le adozioni, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, sia nella scuola primaria (cinque anni) sia nella scuola secondaria (sei anni), è consentita solo in presenza di ‘specifiche e motivate esigenze’. In secondo luogo, ha chiarito – conclude il dicastero dell’Istruzione – che il solo mutamento dei componenti del corpo docente non costituisce, di per sé, esigenza specifica e motivata per il superamento del vincolo previsto dalla legge“.
La decisione del Consiglio di Stato farà piacere anche ai genitori degli studenti: l’alto numero di docenti che quest’anno cambieranno sede di servizio, uno ogni cinque, e la non sempre rispettata continuità didattica (diversi docenti pur mantenendo la titolarità nello stesso istituto si ritrovano ogni anno classi diverse rispetto all’anno precedente), potevano infatti rappresentare una seria minaccia ai budget che ogni famiglia destina annualmente all’istruzione dei figli.
Alessandro Giuliani

Condividi
Pubblicato da
Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Mense scolastiche, boom di richieste di menu vegetariani o vegani Milano. Selvaggia Lucarelli: “Le belle notizie”

Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…

23/12/2024

Anna Pepe “manda quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…

23/12/2024

Maturità, tornano sui banchi dopo decenni per fare la traduzione di latino o greco: il liceo Galilei fa bis

Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…

23/12/2024

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…

23/12/2024

Linee guida Educazione Civica, docente scrive Valditara: “Farò l’opposto”. Usr Lazio prende le distanze: “Lettura distorta”

Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…

23/12/2024

Certificati medici per giustificare l’assenza dal lavoro, non devono contenere dati sulla salute: provvedimento del Garante privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…

23/12/2024