Categorie: Generico

Liceale respinto dal Consiglio di Classe imperfetto: il padre fa ricorso ed il Tar annulla tutto

Un’altra sentenza che dà ragione ad uno studente respinto durante uno scrutinio a cui non erano presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe: stavolta la decisione è del Tar del Lazio che, con la sentenza 31634 del 25 agosto, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio. Prendendo in esame i motivi della richiesta, i giudici di primo grado non hanno potuto fare altro che rilevare l’ennesimo errore di forma in cui è incappato un istituto scolastico durante le valutazioni di fine anno scolastico: se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini la bocciatura di uno studente non è legittima e può essere annullata.
Per il legale incaricato dal genitore dello studente a ricorrere contro a decisione del Consiglio di Classe, alla presenza del capo d’istituto, non è stato complicato riuscire a dimostrare l’errore: dagli atti risultava, infatti, che durante il decisivo scrutinio di giugno il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato alla riunione. Il Tar non ha potuto fare altro che dare ragione ai ricorrenti ed annullare la sentenza di bocciatura del ragazzo, dal momento che “il Consiglio di classe, nell’attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola“. Una procedura che nella scuola i capi d’istituto, come gli stessi docenti, conoscono bene. Ma che evidentemente si continua a disapplicare con troppa disinvoltura. La stessa norma fa intendere, del resto, che il docente assente possa anche essere sostituito con un collega di una materie affine. E, come ultima possibilità, semplicemente con un collega dell’istituto. Non porsi nemmeno il problema dell’assenza del titolare della materia, invece, non è previsto. E siccome non pochi studenti, soprattutto tra i meno studiosi, conoscono più i diritti che i doveri, sarebbe bene evitare certe leggerezze.
Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Gavosto: l’istruzione come ascensore sociale proprio non funziona

Si è rotto l’ascensore sociale. Quello che per decenni ha consentito a tanti giovani di…

18/07/2024

Recupero anno 2013: la giustizia dà ragione ai ricorrenti, ma i soldi non ci sono

Dopo la decisione della Corte di Cassazione dello scorso mese di giugno e quella di…

18/07/2024

Progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, domande dei facenti funzione dal 19 al 29 luglio: il bando su INPA il 19 luglio

Domani, 19 luglio, è prevista la pubblicazione sul portale INPA del bando di concorso relativo alla…

18/07/2024

Caselle di posta elettronica, procedure di allineamento all’anagrafe delle sedi principali dal 1° settembre 2024

La Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica comunica che, come negli…

18/07/2024

Una coppia italo-americana decide di ripulire i muri deturpati di una scuola. La ds: “generosità e senso civico”

Un atto di generosità ha ridato lustro a una scuola di Barolo, a Torino. Un…

18/07/2024

Maltrattamenti bambini, maestra condannata dopo l’escamotage di una mamma preoccupata

Una maestra di 48 anni accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di una…

18/07/2024