Il Coordinamento Nazionale contro l’abuso delle utilizzazioni nei Licei Musicali continua la sua denuncia di sensibilizzazione.
Si segnala la condotta degli uffici scolastici complici con i sindacati di favorire i docenti di ruolo provenienti dalle scuole medie ad indirizzo musicale ai quali è stata concessa la via dell’utilizzazione per passare dal servizio alle scuole medie alle superiori con una via preferenziale, senza essere perdente posto od in esubero, senza avere l’abilitazione per le scuole superiori, senza avere il servizio specifico, e soprattutto senza averne la necessità poiché già in possesso di un posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato.
Non si comprende perché ai docenti di ruolo delle scuole di primo grado ad indirizzo musicale si debba per forza concedere un tale “privilegio”, perché di privilegio si tratta, allora seguendo lo stesso iter ad esempio tutti i docenti di matematica delle scuole medie dovrebbero poter usufruire dello stesso trattamento per passare dal servizio dalle scuole medie alle superiori, e invece no, ad esempio se un docente delle medie di una qualsiasi materia volesse passare alle superiori dovrebbe prima prendere l’abilitazione, o in alternativa potrebbe solo se si trovasse in esubero o perdente posto, quindi per quanto riguarda i docenti delle medie di strumento musicale NON si può parlare di utilizzazione, termine e prassi nata solo per coloro che già di ruolo perdendo il posto devono essere assolutamente ricollocati.
Quindi perché, ci si domanda da più parti, perché avviene un tale favoritismo, ed in nome di quale decreto o normativa?
La nuova bozza per l’approvazione delle nuove classi di concorso inoltre “legalizza” ulteriormente questo percorso anomalo prevedendo già di passare automaticamente d’ufficio il personale in utilizzo al Liceo Musicale, quindi se la bozza delle nuove classi di concorso dovesse passare così com’è, i giochi saranno fatti e conclusi. Il 29 gennaio 2015 una sentenza del Tribunale di Potenza ha stabilito che: “E’ illegittimo utilizzare i docenti A077 all’interno dei licei musicali, a meno che non siano perdenti posto”. Il giudice sostiene che possono essere utilizzati solo i docenti in esubero con i requisiti dell’art. 6 bis. Può essere considerata fattibile, invece, nel caso che gli appartenenti alla A077 non siano soprannumerari in provincia.
Nello specifico, il giudice di Potenza, che ha di fatto respinto il ricorso, si appella “all’art. 2 del CCNI sopra citata, il quale in maniera analitica e generale individua espressamente quali siano i docenti destinatari delle utilizzazioni, i docenti perdenti posto od in esubero.” La sentenza avrebbe dovuto essere recepita dagli Ambiti territoriali ed applicata, a nostro avviso, già in occasione delle utilizzazioni avvenute per l’anno 2015/2016. E invece cosa hanno fatto i dirigenti degli UST? L’HANNO IGNORATA.
Si prefigura così una situazione “anomala” perpetrata da parte dei dirigenti dei provveditorati e la maggior parte dei sindacalisti che trovandosi nelle stanze delle trattative sia a livello locale che nazionale sono in gran parte direttamente coinvolti personalmente poiché titolari di cattedre di strumento nelle scuole ad indirizzo musicale o vicini per parentela a persone interessate, un grande conflitto d’interessi che si vuole gestire sotto un basso profilo. I precari dei musicali già nell’agosto 2015, venuti a sapere della sentenza di Potenza hanno mandato diffide ai dirigenti dei provveditorati e dei licei musicali a non disattendere la via indicata dalla sentenza di Potenza, nella maggior parte dei casi tramite avvocato. Ebbene queste diffide a tutt’oggi non solo sono rimaste inattese, ma attendono ancora una risposta da parte dei dirigenti dei Csa che probabilmente non arriverà mai. In questo paese ci si può permettere il lusso di non rispondere ai cittadini, ma soprattutto di non rendere conto ai propri cittadini del proprio operato.
Se negli anni precedenti i dirigenti dei Csa potevano godere di beneficio del dubbio nel condurre le operazioni di utilizzo, e per loro il rischio era “solo” amministrativo, quest’anno sicuramente i dirigenti dei Csa di dubbi non potevano e non dovevano averne, grazie alle diffide ad assegnare ancora una volta le ore agli utilizzati che tutti i precari dei licei musicali hanno inviato, sostenute dalla sentenza del tribunale di Potenza la quale ha chiaramente e senza ombra di dubbio indicato la via da seguire. A tutto ciò si aggiunge un possibile danno erariale poiché il personale di ruolo nel passaggio “gratuito” dalle scuole medie alle scuole superiori ha diritto di un adeguamento di stipendio che non sarebbe stato necessario se fossero stati assunti i precari dei licei musicali. Quindi si è tolto il lavoro a chi lavoro non ce l’ha per darlo a chi ce l’ha già aumentandogli anche lo stipendio in tempi di spending review.
L’utilizzo dei docenti di ruolo delle scuole medie nei licei musicali, la “collaborazione” dei dirigenti dei provveditorati, dei dirigenti dei licei musicali, dei sindacati, hanno permesso un abuso perpetrato, un disegno partito da lontano: lo sfruttamento di docenti abilitati, competenti, arrivati alla supplenza per bando di titoli e curriculum artistico per poi lasciarli senza lavoro. Si chiede lo stesso trattamento sia per i docenti precari, a cui nulla manca in quanto a competenze ed esperienza acquisita se non un contratto a tempo indeterminato, per i docenti ex precari entrati in ruolo in fase C, e docenti di ruolo; o si riconosco a tutti gli stessi diritti, o concorso per tutti.
Appare quindi sempre più fortemente illegittimo il modo di procedere dei Csa e oramai va detto per esplicito: i docenti di ruolo delle scuole di I grado ad indirizzo musicale non avrebbero MAI dovuto mettere “piede” nei licei musicali, e la loro presenza è del tutto illegittima ed immotivata.
Si ricorda inoltre che mentre i docenti di ruolo delle scuole di I grado ad indirizzo musicale hanno una cattedra di strumento nella loro sede di titolarità, i precari dei licei musicali sono ancora senza lavoro e i docenti ex precari dei licei musicali entrati in ruolo in fase C, entreranno nell’organico di potenziamento delle scuole elementari, nel più fortunato dei casi medie, buttando letteralmente fuori dalla finestra tutte le loro competenze specifiche legate al loro strumento musicale e soprattutto al liceo musicale, personale altamente formato, tutto ciò in controtendenza con la tanto decantata “Buona Scuola” che a parole mira a valorizzare le competenze ed il merito, ma non nei fatti.
Nel mese di ottobre 2015, il deputato Gianluca Vacca e la Senatrice Michela Montevecchi, entrambi del Movimento Cinque Stelle, hanno depositato rispettivamente, il primo un’interrogazione parlamentare alla Camera, e la seconda ne ha depositata una al Senato in merito alla questione dei precari dei Licei Musicali e “all’anomala” gestione delle docenze.
Inoltre con la immissione in ruolo con la fase C di molti docenti precari dei licei musicali si palesano ulteriori incongruenze, infatti gli ex-Precari dei Licei Musicali, destinatari di un contratto a tempo indeterminato con la fase C della “La Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), cioé la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015, rischiano di subire un danno enorme, forse irreparabile per la loro collocazione definitiva nel mondo della scuola, e soprattutto dei Licei Musicali.
L’oggetto del contendere, in prima istanza è l’anno di prova che tutti i docenti neo immessi in ruolo devono sostenere, infatti, fino allo scorso anno era possibile fare il periodo del superamento dell’anno di prova anche in una classe di concorso affine alla propria in base a quanto stabilito dal DM n. 354/98. Sostanzialmente le classi affini sono quelle che derivano dallo stesso titolo di studio. In passato infatti, per esempio, si poteva fare il periodo di prova alle superiori su inglese anche se si andava in ruolo alle scuole medie. Quest’anno per la prima volta nella circolare che individua i primi orientamenti viene citato anche il d.m. 850/15 del 27/10/2015 nel quale si evince che l’anno di prova deve essere effettuato nello stesso grado d’istruzione. Sostanzialmente nella circolare si citano due norme di legge che enunciano concetti contrastanti, mentre per permettere ai docenti neo immessi in ruolo, quali noi siamo, di fare il proprio anno di prova nell’anno corrente, basterebbe eliminare nella circolare, all’art. 3 la dicitura: “omissis… ove il servizio sia prestato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso….
Secondo questo d.m. quello che succederà all’atto pratico é che i precari “storici” dei licei musicali, nella fattispecie quelli abilitati sia nella classe di concorso A032, per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di I grado, che in A031, per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di II grado, che hanno avuto la proposta di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A032, semplicemente perché con un punteggio migliore in quella graduatoria, rischiano di perdere non solo la possibilità di restare ad insegnare laddove hanno prestato il loro specifico servizio, ossia nei licei musicali, ma anche di uscirvi totalmente senza possibilità di rientrarvi. Tutto ciò innanzitutto perché il dm 850/15 del 27/10/2015, contrariamente a quanto accaduto fino ad ora, nega la possibilità di conseguire l’anno di prova in una scuola di grado diverso da quello in cui si entra in ruolo, quindi tutti i docenti dei licei musicali destinatari di un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/2016 ed entrati in ruolo con la classe di concorso A032, non solo non possono fare l’anno di prova nel corrente anno scolastico nell’istituto presso il quale prestano servizio, in questo caso il liceo musicale, ma soprattutto l’anno prossimo saranno “costretti” a prendere servizio nella sede designata, cioè una scuola secondaria di I grado oppure con maggior probabilità alla scuola primaria, per conseguire l’agognato anno di prova, uscendo così irreparabilmente da quell’istituzione che è il liceo musicale senza possibilità di tornarvi più. A tal proposito è opportuna una riflessione sull’operato del legislatore, il quale con il d.m. 850/10 sostiene che non è possibile conseguire l’anno di prova in una scuola di grado diverso da quello in cui si entra in ruolo, ma invece è possibile essere assegnati in ruolo in una scuola di grado diverso da quello in cui si entra in ruolo. Appare quindi evidente un’incongruenza enorme in base alla quale il legislatore interpreta la norma a seconda di non si sa quale criterio se non quello dell’arbitrio di cui si arroga il diritto. Con questa missiva si chiede quindi: – di conseguire l’anno di prova nel liceo musicale ove si presta servizio nell’anno scolastico 2015/2016 anche se di grado diverso da quello della classe di concorso per cui si è destinatari di un contratto a tempo indeterminato, così come è stato per tutti i docenti prima del d.m. 850/15 del 27/10/2015, compresi i docenti entrati in ruolo nella fase B – – che i precari dei licei musicali e gli ex precari dei licei musicali, destinatari di un contratto a tempo indeterminato con la fase C della “La Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), cioé la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015, vengano assegnati in ruolo al liceo musicale ove hanno stipulato un contratto nell’anno scolastico corrente 2015/2016 per continuità didattica e competenze maturate.
Si ravvisa inoltre una palese ingiustizia nel “permettere” a tutti i docenti entrati in ruolo prima del d.m. 850/15 del 27/10/2015 di espletare l’anno di prova anche in un istituto di grado diverso a quello della classe di concorso di messa in ruolo, e NEGARLO SOLO ai docenti della fase C, gli unici ad essere entrati in ruolo dopo il d.m. 850/15. Si rammenta inoltre che il sistema informatico ha deciso la classe di concorso di immissione in ruolo in base al punteggio più alto fra le due graduatorie della gae in cui si era inseriti, quindi, la maggior parte dei docenti abilitati in entrambe le classi di concorso A032, e A031, con inevitabilmente più punti in A032, poiché come tutti sappiamo la A031 oramai non è più spendibile a seguito della chiusura o trasformazione di tutti quegli istituti di II grado ove non viene più impartita la materia, sono entrati in ruolo con la classe di concorso A032 pur avendo punteggi alti anche nella classe di concorso A031, una sorta di “roulette” che rischia di discriminare irreparabilmente buona parte dei docenti in servizio nel corrente anno scolastico nei licei musicali.
Per tutto ciò, e per non protrarre oltre discriminazioni tra personale docente di uguale preparazione, ed in taluni casi con maggiore esperienza specifica rispetto a chi potrebbe collocarsi nei licei musicali se i docenti “storici” fossero “costretti” ad andarsene, si chiede un’attenta valutazione di quanto sopra e quanto esposto.
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