Categorie: Politica scolastica

Licei musicali, una vita difficile

E’ di qualche giorno fa la sentenza di un Giudice del Lavoro di Potenza che ha bocciato il ricorso di un docente che chiedeva l’utilizzazione in un liceo musicale in possesso dei titoli prescritti.

Riceviamo, a tal proposito un prezioso contributo da parte del professor Alberto Spinelli, coordinatore del liceo Musicale A. Bertolucci di Parma. Lo proponiamo per esteso, in modo da fornire ulteriori chiarimenti sulla complessa materia.

Il giudice ha sentenziato che possono ottenere l’utilizzazione solo i docenti in esubero delle classi di concorso musicali se in possesso dei requisiti prescritti dal contratto per le utilizzazioni.
Storicamente il contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CCNI) si è sempre occupato, per le utilizzazioni, di personale docente perdente posto che essere ricollocato in altri ambiti disciplinari.

Le assegnazioni provvisorie riguardano invece gli avvicinamenti al luogo di residenza del personale docente che tuttavia continua a insegnare la stessa disciplina e non riguardano l’ambito musicale dei licei musicali.

A partire dal 2010, primo anno dei licei musicali e coreutici, nel contratto sulle utilizzazioni (CCNI) è stato inserito un articolo, (il 6 bis) appositamente studiato per queste nuove scuole che partivano senza insegnanti specifici e senza avere una classe di concorso (a tutt’oggi non c’è ancora, c’è stato un decreto che dovrà passare diverse fasi di “limatura”).

Le discipline musicali interessate erano (e sono)  : Esecuzione e interpretazione, Laboratorio di musica d’insieme, Storia della musica, Tecnologie musicali e Teoria, Analisi e Composizione.
Poi, di anno in anno, si sono susseguiti bandi per l’individuazione di personale a tempo determinato (supplenti).

Sommariamente nel CCNI si stabiliva (dal 2010 per tutti gli anni successivi di volta in volta per un totale di 6 contratti compreso quello per il prossimo anno) che i docenti delle materie musicali di ruolo nella scuola media e superiore (classi A032 Educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado, A077 strumento musicale nella secondaria di primo grado, A031 Educazione musicale nella scuola secondaria di secondo grado) potevano fare domanda di utilizzazione sulle materie suddette solo se in possesso di determinati titoli.

In questo 6 bis veniva poi precisato che prima avevano la precedenza i docenti perdenti posto e poi tutti gli altri.

La sentenza invece dice che, visto che nell’articolo 2 del CCNI si precisa che il contratto sulle utilizzazioni riguarda solo il personale perdente posto, il successivo 6 bis non può derogare e deve intendersi rivolto ai soli perdenti posto purché in possesso dei titoli prescritti e quindi è un articolo “integrativo”.

La sentenza non è molto chiara ed esaustiva: se da una parte può essere vero che nello stesso contratto  non ci possono essere norme in contrasto tra loro, è anche vero che nel 6 bis non è specificatamente indicato che i destinatari delle utilizzazioni debbano essere per forza soprannumerari, anzi è indicata una precisa sequenza nella quale prima vengono i soprannumerari poi gli altri.

Inoltre nello stesso articolo è inserita una particolare quota di riserva di posti per i colleghi non di ruolo che non dovrebbe esistere in un contratto che nella parte generale (art. 1) recita “Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato …”: appare quindi strano che la sentenza si sia limitata solamente a citare questo aspetto e non a rilevarne l’atipicità, considerando che il punto centrale su cui la sentenza stessa si regge è la condizione preferenziale di “docente perdente posto” caratteristica esclusiva di chi è di ruolo a tempo indeterminato.

Queste evidenti anomalie denotano come si sia ricorso nei vari CCNI ad una estensione non ortodossa dei principi generali delle utilizzazioni per i licei musicali al fine di reperire docenti per insegnamenti nuovi, mai esistiti che non costituiscono “posti” (sono solo nomi di discipline, senza codice meccanografico, senza requisiti di accesso fissati come per le altre classi di concorso) e quindi si è intervenuti in un limbo, un campo “neutro”: non c’è codice, non c’è posto, possiamo derogare.

 

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Nella pratica i colleghi perdenti posto con i requisiti richiesti sono soprattutto i docenti della classe di concorso A031 (superiori) che dopo la perniciosa e gravissima abolizione della musica nelle superiori a seguito della riforma Gelmini hanno tutti perso il posto.

Nelle classi di concorso A077 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado) e poi A032 (educazione musicale scuola secondaria di primo grado) i sopranumerari perdenti posto sono anche essi pochissimi e in ogni caso sono ancora meno in regola con i requisiti di cui all’art. 6 bis che, in sostanza, come dice il famosissimo allegato E, chiederebbe di aver insegnato nelle scuole superiori.

 

Considerando che il CCNI prevede la riconferma dei docenti già utilizzati l’anno precedente (e quindi in possesso del requisito di accesso per l’insegnamento nei licei musicali), questa sentenza potrebbe risultare problematica per le nuove utilizzazioni di personale di ruolo per il 2015/2016.

Ciò in particolar modo per i docenti di strumento nelle scuole medie (A077) che, stando all’articolo 6bis delle utilizzazioni, dovrebbero essere chiamati per i nuovi spezzoni, ovvero per le ore risultanti ancora libere dopo la riconferma dei docenti (utilizzati e supplenti) dell’anno precedente e Il loro spostarsi al liceo musicale renderebbe in sostanza problematico l’accesso ai colleghi precari.

Il tutto, ovviamente, avrebbe potuto aggiustarsi già dal 2011 se solo fossero state create le classi di concorso specifiche per il liceo musicale.

Cosi non è stato e solo ora, dopo sei anni, pare vedersi all’orizzonte il traguardo. Non la soluzione del problema, ovviamente, perché a breve sarà necessario chiarire le procedure di abilitazione nelle nuove classi di concorso (in particolare la A045 – esecuzione e interpretazione) e solo dopo si potrà pensare alla assunzione in ruolo di docenti abilitati.

E, stando alle regole attuali, i docenti già di ruolo alle scuole medie con la A077 potrebbero chiedere un passaggio di cattedra e non una assunzione.

Insomma…. grande è il caos sotto il cielo.

professor Alberto Spinelli

 

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Alessandro Giuliani

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