Personale

Licenziamento disciplinare. Un dirigente può prendere questa decisione da solo?

Annullato licenziamento disciplinare per errori procedurali

A chi spetta la competenza per il licenziamento disciplinare?

La risposta sembrerebbe scontata, in quanto l’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (cosiddetto “Testo Unico del Pubblico Impiego”) stabilisce chiaramente la competenza dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

Tutte le amministrazioni sono tenute pertanto a costituire tale organismo che ha il compito di contestare al dipendente le mancanze di cui ha avuto notizia, avviando così il procedimento.

La procedura

Il dipendente verrà dunque convocato per essere ascoltato, con la facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.

Lo stesso dipendente ha diritto all’accesso agli atti del procedimento, mentre l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. 

Il procedimento dovrà comunque concludersi, con l’archiviazione o con la sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito.  

Tale termine è perentorio, vale a dire che il suo superamento comporterà la nullità della sanzione.

Il caso

La Corte di Cassazione si è occupata, con sentenza n. 1296/2022 depositata il 17 gennaio 2022, del caso di una dipendente che aveva impugnato il licenziamento disciplinare sostenendo, tra l’altro, che lo stesso era stato disposto dal Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (e non dall’Ufficio stesso).

La regola della “Collegialità”

La Corte si è pertanto soffermata ad affrontare il problema della natura collegiale di tale struttura e della possibilità per il singolo componente (seppure con funzioni apicali) di adottare il provvedimento in prima persona.

Si tratta di una questione particolarmente delicata, in quanto – com’è noto- trattandosi di un organo “perfetto”, esso deve agire con la presenza di tutti i suoi componenti.

Tale regola risulta mitigata dal fatto che -secondo la giurisprudenza amministrativa- il “plenum” non è necessario per il compimento di atti istruttori, ma solo quando  l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico – discrezionali o assumere decisioni.

Formazione della volontà e manifestazione della volontà

Inoltre, in più occasioni la Corte ha rilevato che la formazione della volontà resta distinta dalla sua manifestazione e dunque non è necessario che il provvedimento finale sia sottoscritto da tutti i componenti dell’organo collegiale, in quanto all’esterno l’organo agisce “in persona del soggetto che lo rappresenta”.

Tuttavia, nel caso in specie, la Corte d’appello era stata chiamata a verificare se anche la formazione (e non solo la manifestazione) della volontà, fosse riconducibile al solo Dirigente.

Verificato in sede di merito che la decisione era stata presa solo dal Dirigente, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024