Categorie: Politica scolastica

Licenziamento in tronco: in cosa consiste?

Sul caso della dirigente scolastica di Piacenza “licenziata in tronco” dal Ministero, in molti si chiedono in cosa consista esattamente il “licenziamento in tronco”.

Intanto va detto che le norme disciplinari relative a tutti i pubblici dipendenti prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro nella duplice forma di “licenziamento con preavviso” o “senza preavviso”: il “licenziamento in tronco” corrisponde appunto a questa seconda ipotesi.

La legge (e precisamente l’articolo 55 quater introdotto nel TU 165 del 2001 dal “decreto Brunetta” 150 del 2009) prevede diversi casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio  ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;  b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell’arco di un biennio; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;  e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;  f) condanna penale definitiva per la la quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il licenziamento è disposto anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento.
Per i casi indicati alle lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso, cioè – volendo usare una espressione più colorita, “in tronco”.

In altre parole il rapporto di lavoro è risolto dal momento in cui il provvedimento viene notificato al dipendente.
Diverso è il caso del licenziamento con preavviso che prevede che il dipendente venga si licenziato ma con decorrenza posteriore alla data del provvedimento; in tal caso il periodo di preavviso è commisurato alla anzianità di servizio del dipendente.
Poichè non disponiamo di informazioni precise relative al caso della dirigente di Piacenza non possiamo sapere con esattezza cosa sia accaduto ma – se si deve prestare fede alle cronache locali – è probabile che il licenziamento sia da collegarsi al caso  e) previsto dall’art. 55 quater (comportamenti aggressivi e minacciosi).
Ma, ovviamente,  per ora si tratta solo di una ipotesi. Se ne saprà di più quando il caso finirà davanti al Giudice del Lavoroe cioè fra qualche mese.

Reginaldo Palermo

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