La nota ministeriale 11 agosto 2020, prot.n. 24335 successiva alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’a. s. 2020/2021, precisava che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
La genericità della disposizione, aveva portato alla drastica applicazione della decadenza anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa.
Per dette ragioni, sia la nota ministeriale che le istruzioni operative sono state oggetto di ricorso al Tar da parte di un gruppo di docenti immessi in ruolo “con riserva” per effetto di provvedimenti giurisdizionali e che, in ragione dell’applicazione della citata nota, sarebbero stati dichiarati decaduti da tutte le altre graduatorie finalizzate sia all’immissione in ruolo, sia al conferimento di incarichi di supplenza.
In sede cautelare, accogliendo la domanda formulata dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con ordinanza del 14 gennaio, il Tar Lazio ha disposto la sospensione delle disposizioni ministeriali in questione.
In particolare, il Tar Lazio ha evidenziato che il d.l. n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, ha modificato l’art. 399, comma 3 bis del T.U. Scuola disponendo che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato […]”, nulla statuendo riguardo ai docenti ivi inseriti con riserva per effetto di provvedimenti cautelari di natura giurisdizionale.
Tali docenti, assunti con contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola risolutiva espressa, prosegue il Tar, sono titolari di una posizione “precaria” e, in quanto tale, non sovrapponibile “de plano” a quella di coloro che siano stati immessi in ruolo senza riserva.
La finalità della norma, secondo i Giudici del Tar Lazio, è infatti quello di epurare le graduatorie da quei docenti che abbiano raggiunto la stabilità professionale, anche al fine rendere più veloce ed efficace la copertura dei posti vacanti nel comparto scuola, e che tale obiettivo non pare certo conseguibile mediante il depennamento di quei docenti che, in quanto immessi in ruolo con riserva, non vantano alcuna stabilità dalla loro assunzione, atteso che il consolidamento delle loro posizioni è rimesso alla definizione nel merito dei giudizi in cui risultano essere parti.
“Si tratta di una pronuncia di grande importanza – spiegano gli avvocati Bonetti e Delia – che risolve la grave situazione in cui versavano molti insegnanti precari. Il Ministero, difatti, da un lato apponeva ai contratti clausole risolutive, anticamera di duri licenziamenti, e dall’altro impediva ai medesimi insegnanti di ambire alla stabilità professionale tramite la cancellazione anche dalle graduatorie dei concorsi a cui avevano regolarmente partecipato“.
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