Nella primavera-estate del 2018, l’allora MIUR e il Ministero della Sanità, di comune accordo, decisero di insediare due gruppi di lavoro di esperti – uno presso ciascun ministero – con il mandato di elaborare pregnanti ed efficaci Linee guida, rispettivamente sanitarie e scolastiche, da indirizzare agli operatori coinvolti, per favorire la conoscenza, l’apprendimento e l’inclusione scolastica degli studenti più fragili, avendo come modello scientifico il paradigma bio-psico-sociale di classificazione della condizione di salute/disabilità (International Classification of functioning, disability and Health – ICF, 2001). L’intesa era che i due tavoli lavorassero in reciproca autonomia, ritrovandosi insieme ciclicamente, per garantire il confronto e la sinergia tra le due diverse prospettive.
Il gruppo insediato nell’Osservatorio sull’inclusione scolastica presso il MIUR terminò l’attività per primo, consegnando un documento interno contenente la proposta di nuovi modelli nazionali di PEI, poi approdato nel Decreto Interministeriale n. 182 del dicembre 2020. Dopo alterne e note vicende – osservazioni critiche e proposte da più parti, ricorsi e controricorsi – da quest’anno scolastico abbiamo i dispositivi di piano educativo individualizzato definitivamente approvati e utilizzabili nelle scuole del territorio nazionale, articolati su quattro ordini e gradi scolastici (Nota MI n. 3330 del 13 ottobre scorso).
Continuavano a mancare ancora le Linee Guida della sanità e ciò ha creato non pochi disagi all’operatività sia dei professionisti del servizio sanitario nazionale, sia degli insegnanti.
Dopo lunga attesa da parte del mondo della scuola – insegnanti, dirigenti – e delle associazioni di famiglie, oltre che ovviamente dei professionisti della sanità, il Ministero della Salute ha reso pubbliche le “Linee guida relative alla certificazione di disabilità e al profilo di funzionamento per la redazione del nuovo PEI su base ICF”.
Si tratta di un documento strategico per la conoscenza accurata del minore con deficit in età evolutiva, ai fini della sua inclusione scolastica e, in particolare, per la predisposizione del progetto educativo individualizzato che lo accompagnerà lungo tutto il percorso attraverso i vari livelli di istruzione. Con la sua emanazione, si fa un importante passo avanti nell’attuazione di quanto prescritto dalla legge di riforma del sistema scolastico (Legge n. 107/2015), con specifico riferimento al decreto applicativo datato due anni dopo (Decreto Legislativo n. 66/2017, in particolare, articoli del Capo III e IV). Un breve flashback può aiutare a comprendere.
In premessa, le Linee guida si soffermano sulle novità rispetto al passato, riguardanti l’accertamento dei bisogni del minore con disabilità in età evolutiva, nell’ottica di garantire uniformità interpretativa e operativa sul piano nazionale.
Sono previsti in concreto:
Un aspetto destinato a mantenere vivace il contraddittorio con le Associazioni – forse anche con la scuola – è la scelta del Ministero della Sanità di tenere concatenate e strettamente coerenti tra loro la descrizione del funzionamento del bambino/studente e l’individuazione e la quantificazione e articolazione delle risorse di sostegno da proporre nel PEI. Un automatismo con il profilo di funzionamento che, secondo le famiglie, vincolerebbe troppo i gruppi di lavoro operativi scolastici (GLO), rispetto alla determinazione delle misure da adottare (in particolare, le ore di sostegno). Di fatto, verrebbe a prevalere la prospettiva sanitaria rispetto a quella educativo-didattica.
Ci pare opportuno segnalare alcune questioni che si aprono con l’emanazione delle Linee guida del Ministero della Sanità.
L’esame congiunto delle Linee guida della sanità e della modellizzazione dei PEI – in aggiunta alla notizia che i gruppi di lavoro estensori non si sono confrontati in itinere e che i dispositivi sono stati emanati a due anni di distanza l’uno dell’altro – testimonia che il raccordo contenutistico e operativo è in buona parte ancora da costruire. Alcuni esempi: la determinazione del monte ore di sostegno sulla base del profilo di funzionamento, piuttosto che in carico ai componenti del GLO, di cui si è fatto cenno. Non si tratta, tanto e solo, di una questione di attribuzioni di competenza, ma della prevalenza della prospettiva medica rispetto a quella educativo-didattica, comprensiva del ruolo dell’ambiente di apprendimento. Un altro esempio: l’indicazione che il profilo di funzionamento andrebbe elaborato dopo una fase di osservazione da parte della scuola (riportata nelle Linee guida della sanità), senza esplicitare le modalità operative. Ancora l’adozione, nei due documenti, di un lessico tecnico differente per riferirsi agli stessi ambiti: nelle Linee guida della sanità si parla di “domini” e invece di “dimensioni” nei modelli di PEI. Sono questioni meramente terminologiche, o concettuali?
Queste prime riflessioni rimandano all’urgenza che venga tempestivamente emanata, nell’ambito di ciascuno dei due Ministeri – salute e istruzione – una decretazione esplicativa e interpretativa ad hoc (con apposite circolari applicative), per favorire la conoscenza e la sedimentazione del complesso delle nuove istanze, sull’iter diagnostico-descrittivo e progettuale ai fini dell’inclusione scolastica dei minori con disabilità in età evolutiva. L’architettura di insieme sta prendendo forma e presenta rilevanti potenzialità, ma va compresa e implementata – passo dopo passo – nell’operatività dei professionisti coinvolti. Andrebbe altresì prevista una decretazione interministeriale congiunta – Ministero dell’Istruzione, della Sanità e delle Finanze – tesa a individuare formule di raccordo e “accomodamenti ragionevoli” che esplicitino, agli operatori dei due “mondi”, come raccordare concretamente la competenza sanitaria con la progettazione educativo-didattica della scuola, al fine di favorire davvero, e al meglio, l’apprendimento e l’accoglienza dei bambini/allievi più fragili. Senza trascurare la dovuta contestualizzazione rispetto a quanto previsto dalla recente Legge Delega al Governo in materia di disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227).
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