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L’insegnante di sostegno è un docente della classe: stop alle discriminazioni

C’è all’interno della scuola (per fortuna con numeri non ancora preoccupanti) una sorta di svalutazione dell’insegnante di sostegno, da parte dei colleghi di posto comune.

Siamo alle solite: docenti di posto comune sminuiscono i colleghi del sostegno

Avevamo già riferito in precedenza della vicenda di una docente di scuola primaria, neoassunta sul sposto di sostegno, che ha subito un trattamento poco conciliante da parte delle colleghe di posto comune.

A distanza di poco tempo è arrivata un’altra testimonianza di un’insegnante di scuola secondaria, assunta in ruolo da quest’anno, che lamenta una certa “invasione di campo” da parte delle colleghe di posto comune, che vorrebbero dettare le regole per seguire l’alunno disabile assegnato, nonché una sorta di atteggiamento escludente nei suoi confronti. “E’ corretto tutto ciò?”, chiede la lettrice. “Cosa posso fare?”, aggiunge.

Prima di tutto consigliamo alla nostra lettrice di parlare apertamente con le colleghe e chiedere spiegazioni sul loro atteggiamento. In seguito, bisogna ricordare alle insegnanti che il docente di sostegno è un docente della classe, esattamente come loro.

Il docente di sostegno è un docente della classe!

La partecipazione ai consigli di classe, ad esempio, potrebbe rappresentare un esempio lampante di quanto sostenuto, ovvero che il docente di sostegno possiede gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti.

Bisogna ricordare, infatti, che in riferimento al Consiglio di classe, ad esempio, la normativa prevede che il collegio sia perfetto, ovvero in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese.

In buona sostanza, il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.

Di conseguenza il docente di sostegno, a scanso di equivoci, fa parte a tutti gli effetti del consiglio di classe: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”, recita l’art.15/10 dell’O.M. 90/2001.

Possiamo continuare ulteriormente a sostegno della tesi: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.

Lo dice anche il ministro Bussetti

Lo ha ricordato poche settimana fa anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti questo concetto, a margine della  Settimana Italia-Cina dell’Innovazione, specificando in riferimento alle modifiche del decreto inclusione 66/2017, che bisogna cambiare l’idea “dell’insegnante di sostegno che non è solo dell’alunno, ma dell’intera classe che lavora con l’alunno. Se vogliamo fare inclusione non dobbiamo fare discriminazione”.

Fabrizio De Angelis

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