Detta circolare fa seguito alla C.M. n. 108 prot. 329/N/2001 dell’8 giugno 2001 e consente la completa applicazione della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
Importante precisare che il T.F.R. va corrisposto d’ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto.
In caso di supplenze su spezzoni di cattedra, il TFR sarà pagato in proporzione al numero di ore. Non rappresentano soluzioni di continuità, nel calcolo del periodo di supplenza, che deve essere di almeno 15 giorni prestati ininterrottamente nell’arco di un mese, i giorni di sciopero e i congedi per malattia o maternità.
Da notare che se il periodo di supplenza di15 giorni cade a cavallo di due mesi, l’interessato non ha diritto alla corresponsione del TFR.
In sede di accordi convenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale per il sistema informatico integrato ha assicurato la fornitura dei dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R. con una procedura in fase di elaborazione.