Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “In Europa nessuno applica lo ius scholae“ e così credono tanti altri politici, anche con incarichi di governo.
Ma è vera questa affermazione del ministro e degli altri politici che si oppongono allo ius scholae?
Secondo il sito pagellapolitica.it non è vero che nessun Paese Ue ha lo ius scholae, la possibilità cioè di concedere la cittadinanza dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e in particolare, per quanto riguarda l’Italia, dai 6 ai 16 anni di età.
Ha infatti il sito analizzato le norme sulla cittadinanza nei 27 Paesi Ue, venendo così a sapere che la legge italiana per la concessione della cittadinanza ai bambini stranieri ha i requisiti più stringenti tra i quattro grandi Paesi Ue e cioè più che in Germania, Francia e Spagna dove i minori stranieri possono ottenere più facilmente la cittadinanza.
In Germania addirittura i tempi per ottenerla possono essere ridotti se si dimostra “un livello eccezionale di integrazione come il raggiungimento di risultati eccellenti a scuola”.
Il principio dello ius scholae è comunque presente in una qualche forma in altri quattro Paesi Ue, fa cui la Grecia, dove l’articolo 1 della legge che regola la concessione della cittadinanza è molto simile a quello della legge italiana: chi ha almeno un genitore greco ottiene alla nascita la cittadinanza greca, mentre ci sono pure norme che permettono a un minore straniero di ottenere la cittadinanza greca sulla base della sua frequentazione del sistema scolastico e in modo particolare dopo aver completato con successo nove classi di istruzione primaria e secondaria o sei classi di istruzione secondaria.
Simile discorso in Portogallo dove un minore straniero può ricevere (art. 6) la cittadinanza portoghese, una volta raggiunti i 16 anni di età, se ha frequentato almeno un anno di istruzione prescolare o di istruzione di base, secondaria o professionale.
Ma anche in Lussemburgo un adulto straniero può chiedere (art. 27) la cittadinanza lussemburghese se vive almeno da un anno nel Paese e se ha completato almeno sette anni di scuola pubblica o privata.
La Slovenia consente (art. 12) la cittadinanza agli stranieri che hanno frequentato e completato con successo almeno un programma di istruzione superiore nel Paese, a patto che abbiano vissuto in Slovenia per almeno sette anni, di cui almeno ininterrottamente un anno prima della presentazione della richiesta di cittadinanza.