Politica scolastica

Lo ius scholae esiste già in Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Slovenia

Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “In Europa nessuno applica lo ius scholae“ e così credono tanti altri politici, anche con incarichi di governo. 

Ma è vera questa affermazione del ministro e degli altri politici che si oppongono allo ius scholae?

Secondo il sito pagellapolitica.it non è vero che nessun Paese Ue ha lo ius scholae, la possibilità cioè di concedere la cittadinanza dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e in particolare, per quanto riguarda l’Italia, dai 6 ai 16 anni di età.

Ha infatti il sito analizzato le norme sulla cittadinanza nei 27 Paesi Ue, venendo così a sapere che la legge italiana per la concessione della cittadinanza ai bambini stranieri ha i requisiti più stringenti tra i quattro grandi Paesi Ue e cioè più che in Germania, Francia e Spagna dove i minori stranieri possono ottenere più facilmente la cittadinanza. 

In Germania addirittura i tempi per ottenerla possono essere ridotti se si dimostra “un livello eccezionale di integrazione come il raggiungimento di risultati eccellenti a scuola”. 

Il principio dello ius scholae è comunque presente in una qualche forma in altri quattro Paesi Ue, fa cui la Grecia, dove  l’articolo 1 della legge che regola la concessione della cittadinanza è molto simile a quello della legge italiana: chi ha almeno un genitore greco ottiene alla nascita la cittadinanza greca, mentre ci sono pure norme che permettono a un minore straniero di ottenere la cittadinanza greca sulla base della sua frequentazione del sistema scolastico e in modo particolare dopo aver completato con successo nove classi di istruzione primaria e secondaria o sei classi di istruzione secondaria. 

Simile discorso in Portogallo dove un minore straniero può ricevere (art. 6) la cittadinanza portoghese, una volta raggiunti i 16 anni di età, se ha frequentato almeno un anno di istruzione prescolare o di istruzione di base, secondaria o professionale. 

Ma anche in Lussemburgo un adulto straniero può chiedere (art. 27) la cittadinanza lussemburghese se vive almeno da un anno nel Paese e se ha completato almeno sette anni di scuola pubblica o privata. 

La Slovenia consente (art. 12) la cittadinanza agli stranieri che hanno frequentato e completato con successo almeno un programma di istruzione superiore nel Paese, a patto che abbiano vissuto in Slovenia per almeno sette anni, di cui almeno ininterrottamente un anno prima della presentazione della richiesta di cittadinanza. 

IL SONDAGGIO DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

Pasquale Almirante

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