Allo studente che soffre di «disturbo dello spettro autistico» deve essere garantito il sostegno con rapporto 1 a 1, in considerazione della gravità di tale malattia, salvo l’indicazione rigorosa delle ragioni per le quali il dirigente scolastico ritenga non necessario assicurare un sostegno pieno. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato 5431/2015.
La disputa, racconta Il Redattore Sociale, trae origine dal provvedimento del preside di un istituto scolastico omnicomprensivo con cui venivano assegnate ad un alunno frequentante la quinta classe elementare, per l’anno 2012-2013, 11 ore settimanali di sostegno, rispetto alle 24 previste per l’anno precedente.
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Tale riduzione era bilanciata dall’affiancamento di una operatrice Asl per le ore restanti.
I genitori dell’alunno impugnavano però tale provvedimento chiedendo l’assegnazione del sostegno in rapporto 1 a 1. Il giudice di primo grado aveva però ritenuto che in relazione alla gravità della malattia il piano di 11 ore di sostegno più le 13 di affiancamento fossero congrue. I genitori ricorrevano però in appello e il Consiglio di Stato dà loro ragione, ribadendo alcuni principi già più volte espressi: «il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività – e tale diritto – assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno».