Nel corso di una gara tra studenti un alunno della scuola superiore si è infortunato sulle piste da sci ma al di fuori delle piste battute, finendo per schiantarsi contro una roccia e riportando così gravi lesioni.
I genitori del ragazzo avevano di conseguenza citato in giudizio sia il Miur, sia la società che gestisce l’impianto sciistico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio.
In primo grado il Tribunale ha ritenuto responsabile il Ministero, ma non la società che gestisce, mentre in appello i giudici riconoscono un concorso di colpa del ragazzo nella misura del 40%, ferma restando l’assenza di responsabilità per la struttura sciistica.
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La questione arriva così in Cassazione dove i genitori e lo stesso ragazzo contestano l’affermazione del concorso di responsabilità, ma la Corte conferma pienamente il verdetto d’appello e definisce la sentenza della corte territoriale «ineccepibile (in quanto completa, logica ed esaustiva)». Per i giudici, infatti, determinante nel riconoscimento del concorso di colpa è stata la condotta imprudente dello stesso ragazzo, il quale «aveva un’età tale da consentirgli di rendersi perfettamente conto della pericolosità del suo comportamento, intrapreso nonostante le espresse indicazioni contrarie degli insegnanti e i divieti esistenti nelle aree sciistiche».
E dunque, la volontaria decisione di sciare fuori pista del ragazzo e la non provata adeguatezza della sorveglianza della struttura scolastica da parte del Miur determinano l’applicazione dell’articolo 1227 c.c., che impone una diminuzione del risarcimento se il danneggiato ha contribuito colposamente alla verificazione dell’incidente. Inoltre – continua la Corte – sempre la decisione imprudente e volontaria di abbandonare il tracciato originario per sciare fuori pista integra quel caso fortuito, non prevedibile dal gestore dell’impianto, che esime quest’ultimo da ogni tipo di responsabilità
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