Ancora un episodio di violenza nei confronti di un insegnante. Stavolta la “vittima” è un docente di un istituto superiore di Modena, colpito con un pugno allo stomaco da uno studente di 17 anni: il giovane è stato denunciato dalla polizia di Modena.
Il giovane, riporta l’agenzia Ansa, è indagato per interruzione di pubblico servizio. A risalire all’identità del 17enne sono stati gli uomini della squadra mobile, attraverso le telecamere presenti nell’area della scuola.
Sembra che il 17enne, insieme a un altro studente ancora da identificare, è entrato nell’istituto scolastico dove i due sono iscritti, entrando poi dentro un’altra classe.
Quando il docente è intervenuto per allontanarli, il giovane lo avrebbe colpito con un pugno, prima della fuga.
L’alunno ha spiegato di essere entrato in classe per fare visita ad alcuni amici e si è scusato per il gesto commesso, dichiarando di aver perso il controllo trovandosi in una situazione che mai si era trovato a gestire. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità del complice.
A proposito degli episodi in crescita di violenza verso i docenti, ricordiamo che in uno degli ultimi provvedimenti legislativi del Governo M5S-Lega, il decreto sicurezza bis, è stata effettuata una “stretta” sui reati commessi verso i pubblici ufficiali, quindi anche verso gli insegnanti e tutto il personale in servizio nella scuola.
La norma – che sembrata proprio una risposta all’escalation di casi di violenza verso i docenti e la richiesta generalizzata di una legge ad hoc – è contenuta nella conversione in legge con modificazioni, pubblicata in G.U. il 9 agosto scorso del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Qui di seguito, riportiamo quello che è stato approvato a pagina 186 della Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 9 agosto: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
Ma cosa significa offendere “l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale”? Secondo gli articoli 339 e 336 del codice penale, si tratta di reati che corrispondono a “violenza o minaccia” oppure alla “resistenza a pubblico ufficiale”.
Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.
Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
Se subisce un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il preside nonché, visto l’art. 2087 del Codice civile inerente la responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).
Ricordiamo che il docente aggredito deve chiedere allo stesso di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.
Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).
Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
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