La sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002 riconosce l’assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica.
L’Inps, con circolare n. 157 del 22 ottobre 2002 inviata alle sedi e alle agenzie dispone "in sede di definizione di domande di assegno dei soggetti disabili parziali maggiorenni che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, a ricomprendere nell’"incollocazione al lavoro", richiesta per l’erogazione dell’assegno mensile, l’ipotesi della frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione. Eventuale contenzioso, anche giudiziario, attivato da invalidi che si trovino nelle condizioni sopra descritte, ai quali sia stata respinta la domanda per l’erogazione dell’assegno di cui trattasi dovrà essere definito, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n. 329."
In altre parole, verrà riconosciuto l’assegno anche a chi, in precedenza, è stato negato, se in possesso dei requisiti sopra indicati.
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