Gli studenti sono equiparati a lavoratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, che definisce lavoratore anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. 196/97 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro. Ne consegue che in questi casi lo studente–lavoratore può essere soggetto alla sorveglianza sanitaria in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi fatta dall’azienda ospitante se esegue mansioni ritenute “a rischio”. Ricordiamo una parte dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 riguardante la sorveglianza sanitaria: “sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
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