Dopo essermi già espresso pochi giorni fa a proposito dell’obbligo vaccinale, che sembrava imminente, vorrei ora parlare brevemente dell’obbligo del Green pass, che è stato ormai approvato con un decreto, e delle sue possibili conseguenze.
Il Green pass è obbligatorio per docenti e Ata fino al 31 dicembre: dal 1 settembre, per poter entrare a scuola, è necessaria la vaccinazione o un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 o un tampone rapido negativo. Il certificato ha una durata di 9 mesi per chi ha fatto il vaccino, 6 mesi per chi è guarito dal Covid-19 e 48 ore per il tampone negativo. Senza il certificato non si può entrare a scuola e, dopo 5 giorni di assenza (considerata ingiustificata) si perde lo stipendio.
Non è un obbligo vaccinale, ma poco ci manca. Anche se c’è solo l’obbligo di presentare il Green pass, se un docente non fa il vaccino o non ha avuto il Covid-19 da meno di 6 mesi, come si può pensare che trascorra i 4 mesi facendo un tampone rapido ogni 2 giorni per non essere sospeso?
Certamente, l’obbligo vaccinale sarebbe stato più facilmente contestabile perché anche l’U.E. si è espressa chiaramente (Regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021): «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che … o hanno scelto di non essere vaccinate». Ma se si pongono condizioni indirettamente discriminatorie, come il tampone ogni due giorni, a chi ha fatto la scelta di non vaccinarsi, e pagando 15 euro ogni volta, forse si potrebbe infrangere la legittimità anche per l’obbligo del Green pass. I non vaccinati sono, in realtà, in una condizione di forte svantaggio rispetto ai vaccinati: sono chiaramente differenziati e, quindi, discriminati (chi scrive è un vaccinato, ma non fanatico al punto da non vedere questa chiarissima penalizzazione).
Ma c’è un’altra questione che andrebbe chiarita: dopo 5 giorni di assenza un docente privo di Green pass viene sospeso. Mi chiedo: fino a quando? Se il docente sospeso si presenta a scuola con l’esito di un tampone rapido, dopo uno o due giorni di sospensione, questa viene revocata? Mi chiedo: come si può nominare il supplente se non si sa per quanti giorni durerà la sospensione (nella scuola secondaria di secondo grado, ad esempio, i supplenti si chiamano a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni)?
Insomma, un pasticcio!
Marco Sanna
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