Con riferimento alle diverse professionalità che operano nella scuola, l’obbligo della vigilanza si traduce nelle seguenti azioni:
- per i docenti, nell’obbligo di vigilare con continuità sui minori affidati e di adottare le misure di cautela e di ordinaria prudenza, per tutto il periodo di affidamento (da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse);
- per i collaboratori scolastici, nell’obbligo di sorvegliare sui minori limitatamente ai periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e nelle situazioni regolamentate nel modello organizzativo per la sicurezza adottato nella scuola;
- per il dirigente scolastico, nell’obbligo di adottare misure organizzative idonee ad eliminare qualsiasi fonte di rischio e a regolamentare i diversi momenti dell’attività scolastica (è il caso delle disposizioni organizzative-misure comportamentali riguardanti: pre-post-accoglienza, copertura delle classi scoperte, avvicendamento dei docenti, ricreazione, uscita da scuola, uscite – visite guidate – viaggi di istruzione …) tenendo conto di quanto deliberato in materia dal Consiglio di circolo/istituto, e di controllare il rispetto delle disposizioni impartite, secondo quanto previsto nel citato modello organizzativo per la sicurezza.