Home Sicurezza ed edilizia scolastica L’obbligo di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio

L’obbligo di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio

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L’obbligo di adeguamento alla normativa antincendio risalente al DM 26 agosto 1992 e  prorogato continuamente negli anni, è stato definitivamente fissato al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, comma 2, del D.Lvo 30 dicembre 2016, n. 244. Considerando quest’ultima scadenza non più rinviabile, il Ministero dell’Interno, di concerto con il MIUR, ha emanato il Decreto 21 marzo 2018 con il quale ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento.

A tal riguardo  il Ministero dell’Interno, dipartimento VV.FF,  con la nota n. 5264 ha precisato che nell’attività di controllo svolta nelle istituzioni scolastiche senza CPI o SCIA (certificazione attestante l’avvio della certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza.

La nota elenca le seguenti misure integrative che possono essere prescritte ai soggetti responsabili dell’attività (nelle scuole ai dirigenti scolastici datori di lavoro) in caso di accertate violazioni:

  • potenziamento del numero degli addetti antincendio
  • integrazione dell’attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
  • affidamento dell’incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell’attestato di idoneità tecnica previa frequenza del coso di tipo C (allegato IX DM 10 /03/98)
  • svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/08/1992
  • pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni operative, facile accessibilità, assenza di danni materiali, controllo giornaliero funzionalità vie di fuga, controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e impianto di allarme