Per quanto riguarda l’obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori ( RLS ) sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza, si ricorda che la consultazione del RLS da parte del datore di lavoro ( nella scuola il Dirigente scolastico ) è prevista dagli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. c), del Dlgs 81/2008 in relazione agli aspetti maggiormente significativi per la sicurezza (valutazione dei rischi, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze; organizzazione della formazione); tale consultazione “si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il datore di lavoro”. Importante è avere chiaro il procedimento da seguire, articolato in due fasi:
- prima fase “relativa all’informazione, che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione”;
- seconda fase “caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere”.