Con la nota 17409 del 30 settembre l’U.S.R. per la Lombardia ha fornito indicazioni alle scuole della Regione circa la valutazione negativa del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo e ripetizione del periodo stesso.
L’art.1, comma 119, della legge 107/2015 stabilisce che “in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.
Il D.M. n. 850 del 27/10/2015, all’art. 14 prevede che “nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.
Per consentire all’U.S.R. di avere un quadro completo della situazione dei docenti che si trovano in tale situazione e per poter programmare per tempo il piano delle verifiche previste dalle citate norme, le scuole devono compilare l’apposito prospetto entro il 20 ottobre 2016 utilizzando la piattaforma disponibile al link http://www.formistruzione-lombardia.it/.
È necessario inserire i soli docenti che hanno già svolto con esito negativo il primo anno di periodo di prova e NON anche coloro che godono dell’istituto della proroga per altri motivi previsti dalle norme vigenti (mancata effettuazione di 180 gg di servizio o di 120 gg di attività didattica, mancata partecipazione all’anno di formazione, docenti in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, docenti che per varie ragioni non hanno effettuato il periodo minimo di servizio previsto ecc.)
Con successiva nota verrà richiesto alle scuole di trasmettere una dettagliata relazione al Coordinamento Ispettivo dell’USR Lombardia per illustrare gli elementi di criticità manifestati dal docente interessato.