Secondo quando espressamente affermato nel comma 12 dell’art. 5 della bozza del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, al comma 2 dell’art. 18 bis del decreto 59/2017 sono soppresse le parole “dell’abilitazione all’insegnamento”; ciò sta a significare che i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, potranno accedere direttamente all’VIII ciclo del TFA per conseguire la specializzazione sul sostegno senza sostenere la prova preselettiva se in possesso di 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio.
Secondo quanto prevede la bozza del decreto, in via di approvazione, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che hanno svolto 3 anni di servizio nell’ultimo quinquennio, in qualità di docenti di sostegno senza specializzazione e che vogliono conseguire la specializzazione, potranno accedere direttamente al percorso TFA senza sostenere la prova preselettiva soltanto con il titolo di studio e senza il possesso dell’abilitazione com’era previsto dal decreto 36 convertito in legge 79 del 2022.
Fermo restante che possono accedere direttamente al TFA i docenti con tre anni di servizio nel sostegno nell’ultimo quinquennio, occorre essere in possesso:
• Per la scuola primaria e dell’infanzia della laurea della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente o del diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, conseguito presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per gli insegnanti tecnico – pratici fino all’anno scolastico 2024/2025 il semplice diploma
Con la suddetta modifica sono ammessi ai relativi percorsi, oltre ai soggetti con tre anni di servizio e con il titolo di studio ma senza abilitazione, i docenti in possesso della legge 104/92, e i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Per acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno gli aspiranti, che non rientrano nelle caratteristiche suddette, dovranno superare la prova preselettiva della durata di due ore, consistente in un test a risposta multipla costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui solo una corretta; una o più prove scritte o pratiche, e una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio di 21/30.
Poiché il MEF nel 2021 aveva autorizzato 90.000 posti dei quali nei due cicli precedenti V e VI ne sono stati utilizzati 47.874, è auspicabile che siano autorizzati tutti i 42.126 posti residuati, al fine di sanare la forte carenza di docenti specializzati sul sostegno riguardo al numero degli alunni disabili presenti nelle nostre scuole in tutti gli ordini di scuola.
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