Senza entrare nel merito della complessa vicenda dell’insegnante del liceo di Cagliari arrestato perché sospettato di concussione e violenza sessuale nei confronti di alcune sue allieve, è bene esaminare gli aspetti normativi della vicenda.
Precisiamo che si tratta di un esame del tutto astratto che non sappiamo se e come possa essere applicato al caso concreto di cui conosciamo solo sommari resoconti giornalistici.
Intanto va chiarito che, in materia disciplinare, le norme attualmente in vigore prevedono un trattamento diverso per il personale Ata e per i docenti.
Per questi ultimi valgono le norme di legge, mentre per gli Ata valgono le norme contrattuali.
Parliamo dunque dei docenti e cerchiamo di capire in che modo, nel concreto, l’Amministrazione possa intervenire in quei casi gravi in cui l’eventuale responsabilità disciplinare sconfina in fatti di carattere penale.
In realtà la questione è molto complessa soprattutto perché la normativa più recente (in particolare il cosiddetto “decreto Brunetta”) ha ampiamente modificato le disposizioni precedenti contenute nel Testo Unico sulla scuola del 1994 e in quello sul pubblico impiego (165/2001).
Soprattutto esiste oggi, secondo molti osservatori di cose giuridiche, una sorta di vuoto legislativo in materia di sospensione cautelare, istituto che in molti casi può essere utilizzato per affrontare situazioni complesse e delicate.
Senza entrare in eccessivi dettagli tecnici si può comunque fare riferimento alla circolare ministeriale n. 88 dell’ 8.11.2010 che offre un quadro sistematico ampio e esaustivo della vicenda.
La circolare in questione ricorda che in casi ben definiti l’Amministrazione ha il potere (ma sotto certi aspetti anche il dovere) di adottare la misura della sospensione cautelare che – è bene precisarlo – non è una sanzione disciplinare, ma semplicemente una misura volta a tutelare nel miglior modo possibile l’interesse pubblico.
In pratica, quando un docente è sottoposto ad accertamenti disciplinari o giudiziari di particolare gravità può essere sospeso cautelarmente dal servizio (in caso di urgenza la sospensione può essere disposta dal dirigente scolastico ma deve essere convalidata entro 10 giorni dal direttore regionale).
La circolare chiarisce che di volta in volta “si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico”.
Per capire se questa procedura si potesse applicare al caso del professore di Cagliari bisognerebbe però conoscere bene i dettagli della vicenda.
Ci sia però consentita una osservazione di carattere generale: sotto il profilo amministrativo la presa di posizione del collegio dei docenti appare al momento attuale eccessiva e fuori luogo soprattutto nella parte in cui si rendono note iniziative poste in essere dal dirigente scolastico (informativa all’autorità giudiziaria, richiesta di ispezione, eventuali provvedimenti disciplinari assunti) sulle quali dovrebbe invece permanere una certa riservatezza.
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