Ecco cosa dice la “Proposta di Legge 953 del 12 maggio 2008 – Sulla scuola d’iniziativa Valentina Aprea”
Art 17 – Articolazione della professione docente
La professione docente è articolata nei tre distinti livelli docente iniziale, docente ordinario e docente esperto.
Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche relazione ad attività di formazione iniziale e aggiornamento, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e collaborazione con il dirigente dell’istituzione scolastica. Possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli. L’attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un’apposita commissione di valutazione.
Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
La commissione di valutazione di cui è presieduta dal dirigente dell’istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all’interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale.
L’avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell’attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
L’avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto.
Si determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto.
Ma ancora più significativo è l’art 18 – (Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).
E’ istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell’istituzione scolastica. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti esperti in possesso di laurea. Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio scolastico.
Il commento (c’è di stare preoccupati? E se si o no, perché?) lo lasciamo ai nostri lettori sulla pagine Fb del Portale de La Tecnica
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