A proposito dei decreti legislativi previsti dalla legge 107 è bene fare un po’ di chiarezza sui termini perchè leggendo qua e là in rete notiamo un po’ di confusione.
Innanzitutto chiariamo bene di cosa si tratta: gli 8 provvedimenti approvati il 14 gennaio dal Governo sono altrettanti schemi di decreti legislativi espressamente previsti dal comma 181 della legge 107.
I decreti legislativi (o decreti delegati: i due termini hanno lo stesso significato) sono atti aventi valore di legge emanati dal Governo su delega del Parlamento.
Non sono disegni di legge e men che meno possono essere definiti “leggi delega” (la legge delega è la legge da cui hanno origine i decreti, in questo caso però la legge 107 è “legge delega” solo in parte, e cioè nel comma 181, in quanto per tutto il resto è un provvedimento autonomo).
E’ bene poi ricordare le modalità con cui i decreti legislativi vengono esaminati e approvati: l’iter è espressamente descritto nell’articolo 14 della legge 400 del 1988.
Sugli schemi di decreto il Governo è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni parlamentari solo nel caso in cui la delega ecceda i 2 anni: in questo caso, quindi, il parere non è obbligatorio; una volta richiesto il parere, però, il Governo deve concedere alle Commissioni 60 giorni di tempo per la conclusione dei lavori.
Un dato molto importante, di cui poco si è parlato riguarda i termini complessivi: i decreti dovranno essere approvati definitivamente dal Governo entro il 17 aprile, ma venti giorni prima di quella data (e quindi a fine marzo) i provvedimenti dovranno essere inviati al Presidente della Repubblica per la firma.
Avere chiari i termini “tecnici” della questione è indispensabile anche per potersi esprimere sulle questioni politiche sottese ai provvedimenti.