Nel dilagante caos che continua regnare nelle scuole dopo l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 per la carenza di personale, principalmente docente, www.notiziesullascuola.it/tds, per rispondere ai numerosi quesiti che giungono all’assistenza da parte degli utenti, intende fare un pò di chiarezza in merito alle classi di concorso.
Le classi di concorso identificano le discipline che un docente può insegnare in base al proprio titolo di studio e rappresentano, pertanto, una classificazione dei suddetti titoli di studio per accedere all’insegnamento. Questa classificazione rimane valida anche per le MAD, acronimo di messa a disposizione.
Per accedere all’insegnamento nei vari ordini di scuola ogni aspirante docente deve essere in possesso di un titolo di studio che, in base alla tipologia di classe di concorso, può essere la laurea o un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o ancora un titolo AFAM.
La normativa che regolamenta le classi di concorso è il D.M 259 del 2017 e s.m., che ha modificato le denominazioni e, in alcuni casi, anche i requisiti di accesso.
Per insegnare nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, i titoli che danno l’accesso sono molteplici. Per conoscere in dettaglio le varie classi di concorso che è possibile insegnare in base al titolo di studio, cliccare su https://www.notiziesullascuola.it/tds, mentre per insegnare come docente tecnico-pratico nei laboratori delle scuole secondarie è sufficiente essere in possesso di un diploma tecnico.
Una delle novità più importanti del DM 259/17 è stata l’introduzione dei 24 CFU, acronimo di crediti formativi universitari, allo scopo di uniformare i vari titoli ai fini dell’insegnamento, che riguardano soprattutto gli ambiti pedagogico, metodologico e didattico.
I requisiti di accesso all’insegnamento, per quanto riguarda i titoli di studio, devono essere posseduti anche dagli aspiranti docenti che si candidano a un posto di supplenza tramite MAD, sia su posto comune che su posto di sostegno, mentre il possesso dei 24 CFU non è indispensabile per questi ultimi e per gli insegnanti ITP (possessori di diploma tecnico-professionale) fino al 2024/25.
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