Una faccenda controversa su cui si è pronunciata la Corte dei Conti dopo ben 12 anni dall’accaduto. Si tratta del caso di una bambina, ferita dallo stecchetto del lecca-lecca che stava mangiando, a lei offerto da una docente, dopo una caduta causata dalla spinta di un compagno. La docente in questione sarà costretta a risarcire i genitori della piccola.
La maestra ha deciso di pagare e non affrontare la causa
A riportare il caso è Il Messaggero. Tutto è accaduto in una scuola materna della Brianza, in Lombardia, nel 2011. Qui una maestra ha regalato il lecca-lecca alla bimba per poi allontanarsi e lasciare la vigilanza della classe ad una collega. Durante la ricreazione, però, la bambina viene urtata da un compagno, cade e si ferisce sul labbro superiore con lo stecchetto del lecca-lecca. Nonostante la piccola ferita tra il labbro e la guancia – lunga due centimetri e mezzo -, i genitori hanno deciso di fare causa e presentare una richiesta di risarcimento.
Per i giudici il risarcimento è pari a 1.268,75 euro per il danno biologico temporaneo e 15.644,25 euro per il danno biologico permanente, oltre alle spese legali e alle consulenze tecniche. Il totale? 22.459,36 euro. Citate in giudizio nell’ottobre scorso, alle due insegnanti era stato detto che i loro comportamenti “avrebbero contribuito a determinare l’evento lesivo”. Per questo, la maestra che aveva consegnato il lecca-lecca ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, pagando circa 7mila euro, mentre l’altra ha deciso di non pagare e affrontare la causa.
La seconda educatrice è stata scagionata
Con una sentenza pubblicata mercoledì 13 settembre, la seconda educatrice non è stata considerata responsabile. Per i giudici, infatti, “il sinistro si è chiaramente verificato con modalità del tutto repentine ed estemporanee durante una ricreazione dei bambini fuori dalla classe: la circostanza che la piccola avesse un lecca-lecca in bocca non può essere automaticamente la ragione di una responsabilità gravemente colposa per non aver evitato l’evento, atteso che la convenuta non era a conoscenza di questa circostanza e non può ragionevolmente esserle addebitato di non aver sottoposto i bambini a ispezione prima di condurli a giocare fuori dalla classe”. La prima docente ha comunque dovuto pagare per quanto accaduto.